GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

L'adempimento delle obbligazioni


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L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

L’adempimento: caratteristiche generali

Il debitore è obbligato a eseguire la prestazione dovuta; eseguendola, egli soddisfa l’interesse del creditore e adempie il suo obbligo. L’obbligazione si estingue e il debitore è liberato dall’obbligo. L’adempimento, detto anche pagamento nel caso delle obbligazioni pecuniarie, è la causa di estinzione per eccellenza delle obbligazioni: quando tutto si svolge regolarmente, l’obbligazione si estingue per adempimento.
Può accadere invece che il debitore non adempi: in questo caso l’obbligazione non si estingue e il creditore può ottenere a soddisfazione del suo diritto un risarcimento del danno. Oppure l’obbligazione può divenire impossibile per causa non imputabile al debitore, allora l’obbligazione si estingue. Oppure ancora può darsi che si verifichino una compensazione, o una novazione o una remissione o una confusione e anche in questi casi l’obbligazione si estingue.

L’adempimento è un atto dovuto al creditore, che non comporta decisioni del debitore: pertanto è irrilevante la capacità di intendere e volere del debitore al momento in cui adempie. La capacità si rileva al momento dell’assunzione dell’obbligo: l’incapacità del debitore può far sì che non sorga l’obbligazione, ma una volta che questa è sorta, la sua eventuale incapacità sopravvenuta non ha rilievo.
Diversa è invece la regola quando è il creditore a essere divenuto incapace: l’adempimento fatto a suo favore non ha l’effetto di estinguere l’obbligazione e liberare il debitore, a meno che quest’ultimo non riesca a dare la prova che la prestazione ricevuta del creditore incapace è stata rivolta a suo vantaggio. Quando il creditore incapace ha un rappresentante, il debitore deve eseguire la prestazione a favore di tale rappresentante.

Questo diverso trattamento per il creditore è volto a proteggerlo, perché una volta ricevuta con l’adempimento un’utilità patrimoniale potrebbe sperperarla.
Il debitore, una volta eseguita la prestazione, ha diritto di ottenere, a proprie spese, una quietanza dell’avvenuto adempimento.

ADEMPIMENTO DI UN TERZO ED A UN TERZO

Il termine “terzo” si riferisce ad un soggetto esterno all’obbligazione.

Adempimento di un terzo: l’obbligazione può essere adempiuto da una terza persona, e il creditore di regola deve accettarla. Il debitore indica una terza persona per estinguere l’obbligazione.

Il creditore può rifiutarla soltanto se ha un particolare interesse a che la prestazione sia effettuata personalmente dal debitore. Può darsi che il terzo, che adempie in sostituzione del debitore, effettui la prestazione autonomamente, cioè in modo indipendente dalla volontà del debitore (per es. A, per amicizia verso B, salda un debito che B ha nei confronti di C): in tal caso, il terzo che adempie deve essere capace di agire, se il debitore si oppone, il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione.

Se però si tratta di un adempimento che ha per oggetto un “fare” non può essere allegato a un terzo; per esempio un’insegnante non può essere sostituita da un bidello.
Di regola il creditore deve accettare il bene dato da terzi, però può rifiutarlo quando si tratta di prestazioni di fare infungibili ovvero quando, viene affidato un compito, una cosa ad un determinato soggetto, deve farla lui stesso.

Il soggetto deve accettare l’adempimento (ad esempio il pagamento di un debito), anche ad un ausiliario –delegato- del debitore: può darsi che il terzo esegua la prestazione come ausiliario del debitore, e quindi per ordine di questo.
Il debitore è sempre responsabile nei confronti del creditore anche delle azioni di terzi.

Adempimento a un terzo: destinatario della prestazione è il creditore, tuttavia è possibile che la prestazione sia ricevuta da una persona diversa, indicata dal creditore al debitore. Per diverse ragioni, spesso accade che il debitore effettui la prestazione a favore di una persona diversa dal creditore, e non indicata da questo. In questo caso il debitore non è liberato dall’obbligazione e il creditore vero può sempre chiedere l’adempimento.

Se la persona diversa dal creditore sembra avere diritto a ricevere la prestazione in base a circostanze univoche, allora il debitore agisce in buona fede, è liberato e l’obbligazione si estingue. In questo caso, però, sorge una nuova obbligazione tra il creditore apparente e il vero creditore. Il debitore che esercita in buona fede è liberato dall’obbligazione a meno che ci sia un debito arricchimento: si tratta di una tutela dell’affidamento

MODALITÀ DELL’ADEMPIMENTO

Il debitore adempie la sua obbligazione quando esegue in modo esatto la prestazione dovuta: se la prestazione è diversa o di valore superiore a quella pattuita non si ha l’adempimento.

La regola sull’esatto adempimento può essere superata soltanto da un accordo tra le parti: se il debitore offre al creditore come adempimento una prestazione diversa da quella dovuta, e il creditore accetta, allora la prestazione diversa ha lo stesso effetto dell’adempimento: si parla in questo caso si prestazione in luogo di adempimento.

Allo scopo di determinare se una prestazione costituisca o meno un esatto adempimento di un’obbligazione, deve essere valutata la sua conformità a quanto indicato nel titolo dell’obbligazione stessa.
Ad esempio: ad un matrimonio viene consegnata una torta gelato alle 8.00 quando questa viene invece consumata alle 14.00, sicuramente per quell’ora la torta sarà sciolta e quindi non è avvenuto un adempimento in modo corretto: si può restituire la torta senza pagarla. Oppure si può far preparare una torta diversa da quella ordinata.
Se la torta mi fosse stata consegnata all’ora giusta, all’ora stabilita l’adempimento sarebbe avvenuto in modo esatto..

ECCEZIONE:
Se l’adempimento è inesatto ma il creditore la accetta, allora il debitore ha estinto il suo debito.
ESEMPI:
La torta viene accettata anche se non è quella richiesta; il debitore ha estinto così il suo compito.
Viene comprato un pantalone bucato, l’acquirente lo cuce, ma nonostante ciò non gradisce il pantalone : l’acquirente non può più rifiutare l’indumento in quanto il fatto di cucirlo rappresenta una forma di accettazione.
Compro una giacca sporca, la mando in tintoria ma la macchia non va via lo stesso: è come se io l’avessi accettata, in quanto è stata acquistata sporca ed io non ho reclamato.

Vi sono diversi aspetti della disciplina legale dell’adempimento che devono essere esaminati:

· Quello della qualità della merce: bisogna distinguere alcune categorie di prestazioni:
- Prestazioni di dare: se non è specificata la qualità deve essere di media; a meno che non si tratti di un bene determinato e infungibile. In questi casi il bene deve essere quello richiesto. Il debitore deve dare cose corrispondenti alle caratteristiche e al livello qualitativo nel titolo dell’obbligazione.
- Prestazioni di fare: i 2 soggetti devono agire in buona fede (in modo corretto) e usare la dirigenza del “buon padre di famiglia”: questa espressione trae origine dal diritto romano ed indica il cittadino medio. Nel rapporto obbligatorio le parti devono comportarsi come si comporterebbe un padre, quindi in modo attento, responsabile nei confronti della famiglia. Si tratta di un principio generale.

Non si intende una diligenza estrema ma media .
La diligenza media non vale per i professionisti (professionisti intellettuali) che va a sostituirsi con la diligenza professionale. Le obbligazioni assunte dai professionisti sono obbligazioni di mezzo e non di risultato; ciò significa che devono utilizzare tutti gli strumenti che un professionista dispone; deve eseguire il lavoro a regola d’arte. La preparazione professionale viene verificata con gli ordini professionali (Es. un concorso). Se un professionista commette un grave errore può essere radiato dall’albo.

ESEMPI:
Un avvocato può assicurare le vincita della causa al suo cliente? No, ma deve utilizzare tutti i mezzi che dispone per vincere.
Un medico può assicurare il successo di un operazione chirurgica? No, ma deve fare il possibile perché ciò avvenga.
Un artigiano, invece, deve assicurare un risultato come ad esempio un falegname non può farmi una gamba di un tavolo più corta delle altre.

- Quello della quantità: di regola il debitore deve seguire la prestazione interamente, anche se materialmente divisibile, pertanto il creditore può di regola legittimamente rifiutare un adempimento consistente in una parte soltanto della prestazione.

ESEMPIO: se si chiediedono 10 Kg di grano ma ne vengono consegnati 20, si può rifiutare l’eccedenza. Se si richiedono 100 litri di vino e ne vengono consegnati 80, possono rifiutare di riceverli legittimamente.
Il creditore può anche rifiutare un adempimento consistente in una parte soltanto della prestazione.

·- Quello del tempo: l’adempimento deve avvenire in modo puntuale: ovvero nei termini e le scadenze stabilite.
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
Le parti possono tuttavia determinare il tempo in cui deve essere effettuato l’adempimento dell’obbligazione: in questi casi si dice che l’obbligazione è sottoposta a un termine.

TERMINE A FAVORE DEL DEBITORE:quando indica che il creditore non può ricevere l’adempimento prima che il termine sia scaduto, mentre il debitore può adempiere anche prima.

TERMINE A FAVORE DEL CREDITORE: quando il debitore non può liberarsi adempiendo prima che il termine sia scaduto, mentre il creditore può richiederlo anche prima.

TERMINE A FAVORE DI ENTRAMBI: quando né il creditore può richiedere né il debitore può effettuare l’adempimento prima della scadenza.

Se il titolo stabilisce un termine senza indicare a favore di quale parte sia, esso si presume a favore del debitore.

Tuttavia non sempre il creditore e il debitore sono d’accordo riguardo la scadenza; la scadenza, se non è stabilito un tempo, dipende dal tempo di obbligazione ed un giudice decide un termine intermedio.
Il giudice decide in via equitativa (equa) qual è il termine. Egli deve tener conto delle esigenze del debitore (FAVOR DEBITORIUM). Nel caso in cui il titolo stabilisce un termine senza indicare a favore di quale parte sia, esso si presume sia a favore del debitore.
Il termine può consistere nell’indicazione di una certa data (es. 3 luglio) oppure di un certo periodo di tempo (es. 3 mesi); in questo caso non si conta il giorno iniziale e il termine scade alla fine dell’ultimo giorno.

- Quello del luogo: il luogo viene stabilito dalle parti; se manca tale indicazione, si applicano le regole suppletive dettate dalla legge, e precisamente: se vi sono usi in proposito, devono essere seguiti; se non vi sono, il luogo dell’adempimento viene desunto da caratteristiche e circostanze particolari della specifica prestazione che deve essere eseguita, se possibile.

Altrimenti la prestazione di dare una cosa determinata e individuata dev’essere eseguita nel luogo in cui la cosa si trova quando l’obbligazione è sorta; la prestazione di pagare una somma di denaro dev’essere eseguita al domicilio del creditore; le altre prestazioni devono essere eseguite al domicilio del debitore.

ECCEZIONE: devono esserci degli elementi essenziali che per legge devono essere indicate precisamente; esse sono:
- OGGETTO: quindi il bene
- MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
- CAUSA: il motivo per cui c’è questa manifestazione di volontà

Se manca uno di questi requisiti la prestazione non può sorgere.

OBBLIGAZIONI PRECUNIARIE:

Sono obbligazioni che hanno come oggetto delle somme di denaro.
Il denaro è la misura del valore di scambio dei beni e dei servizi: si tratta di un mezzo indispensabile per realizzare gli scambi.

Il denaro è rappresentato in monete metalliche e banconote cartacee aventi valore nominale (ES. 10 cent ha valore nominale di 10 cent). Diverso dal valore nominale è il potere d’acquisto, cioè la quantità di beni che posso acquistare con una determinata quantità di unità monetarie: il valore nominale resta costante nel tempo mentre il potere d’acquisto varia per effetto dell’inflazione.

Debiti di valuta: Le obbligazioni pecuniarie si adempiono al valore nominale: per questo si chiamano debiti di valuta. Quando vi è una clausola di questo genere la somma da pagare è maggiorata da interessi, che variano in proporzione all’inflazione: se il debito è di 500 euro, ma nel corso di 12 mesi l’inflazione sale al 2%, il debitore dovrà pagare alla scadenza 510 euro. L’interesse legale è del 2,5% e viene applicato se le 2 parti non hanno stabili un tasso d’interesse.

Debiti di valore: il debitore deve dare al creditore il valore di un bene, valore che rimane costante: tali obbligazioni hanno a oggetto cose diverse da denaro, come lingotti d’oro, diamanti e pietre preziose, immobili.

LA SURRUGAZIONE:

Surrogazione per volontà del creditore. Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. Il terzo si sostituisce nella persona del creditore e ne assume i medesimi diritti e doveri. La surrogazione può avvenire per volontà del creditore, che ricevendo il pagamento surroga il terzo nei suoi diritti, oppure può essere per volontà del debitore.

LA COOPERAZIONE DEL CREDIORE:

È un onere di cooperazione quindi il creditore deve collaborare con il debitore per avere l’adempimento. L’onere non è un vero e proprio obbligo, ma lo può diventare quando il debitore ha tutto l’interesse per adempiere (contro prestazione); per esempio un musicista a un certo interesse nell’eseguire una determinata prestazione in un determinato teatro (come La Scala), un attore ha un interesse ad esibirsi in un teatro, che costituisce una forma di pubblicità, una tappa significativa per la carriera del musicista o dell’attore. Se vi è la mancata cooperazione del creditore all’adempimento si verifica la mora del creditore.

MORA DEL CREDITORE:

Si tratta dell’intimazione di ricevere l’adempimento. L’intimazione viene avanzata dal debitore quando il creditore non accetta l’adempimento.
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offerto nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
Bisogna specificare i vari casi:

· Se si tratta di una somma di denaro, titoli di credito o di cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere fatta da parte di un pubblico ufficiale e deve essere reale: cioè il denaro, i titoli di credito o le cose mobili devono essere materialmente portate al domicilio del creditore.
· Se si tratta di cose mobili da consegnare in qualsiasi altro luogo, oppure di un immobile, l’offerta consiste in un’intimazione al creditore di riceverle, oppure di prenderne possesso
· Se si tratta di una prestazione di fare, l’offerta consiste in un’intimazione al creditore di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono necessari per renderla possibile.

CONSEGUENZE DELLA MORA:

La mora produce delle conseguenze dannose per il creditore:

a) Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
b) Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

c) Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
d) Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

il creditore paga i danni che causa la sua mancata cooperazione es. deve pagare il magazzino che il debitore ha dovuto occupare per depositare le merci che il creditore non preso in consegna puntualmente.

ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE:

L’obbligazione si estingue con l’adempimento.
Quando, invece, la prestazione consiste in una prestazione di fare il debitore non ha modo di liberarsi.
Se il creditore persiste nel rifiutare senza motivo legittimo la prestazione, il debitore può liberarsi dal debito nei seguenti casi e nelle seguenti modalità:

A) Se si tratta di denaro, titoli di credito o cose mobili, egli può depositarle presso un istituto di credito o un istituto di pubblico deposito, a spese del creditore. Il rischio di perimento del bene passa dal debitore al creditore; cioè è il creditore a curarsi il suo bene e nel caso di danni ne risponde il creditore ma deve pagare comunque il debitore
B) Se si tratta di un immobile, egli può ottenere che il giudice nomini un sequestratario e lo consegni a quest’ultimo, con il compito di custodirlo a spese del creditore.
C) Il debitore deve mettere in mora il creditore inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno; dal momento della messa in mora il debitore non paga più gli interessi su una somma di denaro.

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