GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
L'adozione
L'Adozione
L'adozione è un istituto giuridico atto a garantire ad un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento, il diritto a vivere serenamente all'interno di una famiglia diversa da quella biologica. Con l'adozione l'adottato assume lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome.
In Italia è possibile adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale oppure con un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione.
È comunque possibile dare disponibilità sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale per un paese straniero specifico. In questo caso, non appena si giungerà all'eventuale abbinamento tra la coppia e un minore, la disponibilità per l'altra modalità di adozione verrà sospesa.
Requisiti degli adottandi
La Legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.
I
requisiti fondamentali stabiliti dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, in sintesi,
sono i seguenti:
- Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio
da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto
e devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori
che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando
anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.
- La differenza di età tra gli adottandi e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottano due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne.
- Gli adottandi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
Procedura per intraprendere un'adozione
Le coppie italiane che decidono di dare la propria disponibilità ad un'adozione, sia nazionale che internazionale, devono seguire un percorso pressoché identico fino al momento dell'accertamento dei requisiti.
Dichiarazione di disponibilità
Innanzi
tutto è necessario determinare quale sia il Tribunale per i minorenni
di competenza. Per i residenti in Italia, si tratta di quello competente per
il territorio di residenza. Nel caso di residenti all'estero, il tribunale competente
è quello dell'ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.
Indagine dei Servizi Socio-assistenziali territoriali
Il tribunale si rivolge quindi ai servizi sociali presenti sul territorio per potere valutare la coppia. Questi, generalmente assistenti sociali e psicologi, valutano l'eventuale idoneità a educare ed istruire e di mantenere un minore o più minori, a seconda della disponibilità della coppia.
Anche gli organi di Pubblica sicurezza, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, effettueranno ricerche sulla coppia. Al termine dell'istruttoria, i servizi sociali territoriali esprimeranno un parere e redigeranno una relazione che, assieme a quella della Pubblica Sicurezza, verrà inviata al Tribunale per i minorenni che li ha attivati.
Questo punto dovrebbe durare al massimo 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
Alcuni
Tribunali per i minorenni richiedono che la dichiarazione di disponibilità
avvenga direttamente ai Servizi socio-assistenziali e che siano questi ultimi
ad informare il tribunale.
Inoltre, in alcune regioni, coloro che desiderano optare
per l'adozione internazionale, sono strettamente invitati a frequentare un corso
apposito prima di iniziare l'istruttoria. Questo fa sì che i 4 mesi previsti
possano essere notevolmente allungati.
Dichiarazione di idoneità
Letti i pareri e la relazione dei Servizi sociali, il Tribunale, previo ulteriore colloquio con un Giudice, dichiara l'idoneità o l'insussistenza dei requisiti all'adozione della coppia. Il Giudice potrebbe richiedere, se lo ritenesse opportuno, ulteriori approfondimenti.
L'Adozione nazionale
La coppie che intendono optare per questa strada, devono dare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minorenni di competenza (che avrà valutato anche l'idoneità della coppia) ed eventualmente anche ad altri Tribunali per i minorenni che potranno effettuare altri colloqui e ulteriori verifiche.
Quando un minore si trova in stato permanente di abbandono, il Tribunale per i minorenni emette un decreto di adottabilità. Provvederà, quindi, ad individuare, tra tutte le coppie che hanno presentato la disponibilità, quella più idonea al minore stesso.
Al
termine della ricerca, il tribunale formulerà la proposta di affido preadottivo
della durata di un anno. Al termine di questo, l'adozione si riterrà
definitiva.
Rischio giuridico
Nell'adozione nazionale, alla coppia viene richiesto un parere riguardo alla propria posizione verso quello che viene comunemente chiamato rischio giuridico. Si tratta della possibilità che il minore ritorni alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4° grado) durante un periodo di collocamento provvisorio definito dal Tribunale.
In
questo periodo il bambino viene provvisoriamente assegnato alla famiglia adottiva,
ma non è ancora stato emesso il Decreto di Affidamento Preadottivo.
Se un minore viene dichiato adottabile con rischio giuridico, entro 30 giorni
dalla notifica del provvedimento di adottabilità, i parenti fino al 4°
grado possono impugnare il provvedimento alla Corte di Appello.
Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza della Corte di Appello potranno presentare ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. In questo caso, i tempi del rischio giuridico rischiano di allungarsi notevolmente, dipendendo quindi anche dalla magistratura ordinaria.
Durante il periodo di collocamento provvisorio il Tribunale nomina un Tutore, presso il quale il minore avrà residenza. Questi non potrà recarsi all’estero e le vaccinazioni di legge devono essere comunicate al Tutore per le iscrizioni presso la competente ASL.
Accesso alle informazioni sui genitori biologici:
I genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono accedere alle informazioni riguardanti i genitori biologici dell'adottato solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie.
Una volta compiuti i 25 anni l'adottato può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi. L'accesso alle notizie è autorizzato con decreto.
Nel caso che l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre biologica, o qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, oppure abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo, all'adottato non è consentito l'accesso alle informazioni.
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