GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Promulgazione - entrata in vigore - abrogazione di una legge


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Il Presidente della Repubblica promulga le leggi (nella foto il Presidente Giorgio Napolitano)

Promulgazione:

La promulgazione è l'atto formale con il quale il Presidente della Repubblica dichiara valido e operante un atto normativo.
La promulgazione viene effettuata con una formula prevista dall'art.1 del T.U. 28 dicembre 1985 suddivisa dalla dottrina in tre parti: riconoscimento dell'approvazione parlamentare, dichiarazione di promulgazione da parte del Presidente e ordine per chiunque di rispettare la legge appena entrata in vigore.
Compito di questa fase dell'iter legis è l'attestazione dell'esistenza di una legge, venuta ad essere con procedimento corretto e necessario, oltre che una funzione intimatoria nei confronti dei soggetti cui la legge stessa è rivolta.

Limiti della promulgazione:

La promulgazione è un atto dovuto da parte del Presidente. Incontra però dei limiti:
· Limite relativo: il Presidente può rinviare alle Camere una legge per una nuova deliberazione, ma deve comunque promulgare alla successiva deliberazione del Parlamento. Si parla in questo caso di "rinvio".

· Limiti assoluti: non sono previsti espressamente da atti normativi, ma si ricavano dall'ordinamento: innanzitutto il Presidente non deve promulgare atti che non siano leggi (atti diversi o che pur autoqualificandosi come legge, non ne hanno il minimo requisito formale).
L'altro limite assoluto si ricava implicitamente dall'art.90 della Costituzione, secondo il quale è il Presidente della Repubblica è responsabile per alto tradimento e attentato alla Costituzione: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un reato penale, il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di "rifiuto" di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle Camere, e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.

Termini della promulgazione:

Secondo l'art 73 della Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, a meno che le Camere, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ne dichiarino l'urgenza fissando nella legge stessa il limite temporale da rispettare.

Problema più rilevante è determinate il cosiddetto dies a quo, ovvero il giorno dal quale decorre il termine. Dopo varie tesi dottrinarie, si è arrivati alla conclusione che il dies a quo coincide con il giorno dell'approvazione definitiva della legge.

Entrata in vigore di una legge:

Accedi al sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica

La legge per essere valida, ossia obbligatoria per tutti i cittadini deve essere pubblicata: le leggi dello stato (leggi ordinarie, atti aventi forza di legge) vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le leggi regionali sui Bollettini Ufficiali delle regioni, i regolamenti comunitari sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

L’atto normativo entra in vigore solitamente il quindicesimo giorno dalla pubblicazione: il periodo che intercorre dalla pubblicazione all’entrata in vigore si chiama vacatio legis, che è regolato dall’Art.73 Cost. Alcune norme possono avre vacatio legis più lungo (come 6 mesi) o addirittura non averlo: quest’ultime norme sono dette norme catenaccio e sono di carattere economico-fiscale (es. la finanziaria).

Abrogazione di una legge:

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Raccolta di firme sotto i portici del centro storico di una città per indirre un referendum abrogativo

Per abrogazione si intende l’eliminazione di una norma effettuata da un atto normativo successivo. Per il principio di gerarchia una norma può essere abrogata soltanto da una norma dello stesso rango: le norme della Costituzione possono essere abrogate soltanto dalle leggi costituzionali, le norme delle leggi possono essere abrogate soltanto da una legge. L’abrogazione può avvenire in quattro circostanze diverse:

§ Quando l’atto normativo successivo dichiara spressamente che la norma precedente è abrogata (abrogazione espressa)

§ Quando l’atto normativo successivo contiene disposizioni contrastanti con gli atti normativi precedenti: in questo caso vale il principio generale secondo il quale tra due norme in contrasto tra loro prevale sempre quella più recente.

§ Quando l’atto normativo successivo regola l’intera materia già regolata da un atto normativo anteriore

§ Quando si ricorre a referendum abrogativo: la proposta di referendum abrogativo può essere fatta da 1/5 dei membri parlamentari o cinque consigli regionali o da 500000 elettori.

Se si ricorre a referendum popolare devono essere raccolte almeno 500000, le quali passano al vaglio della corte di cassazione che ne controlla l’autenticità e il numero e la proposta di referendum arriva in corte costituzionale, la quale controlla che la legge possa essere sottoposta a referendum (infatti leggi di carattere economico-fiscale non possono essere sottoposte a referendum, come ad esempio la “finanziaria”). Nel referendum abrogativo si risponde ad un domanda a cui si risponde “si” o “no”.

L’annullamento:

L’annullamento è l’eliminazione dall’ordinamento di una norma giuridica invalida (non valida) perché in contrasto con una disposizione appartenente a un grado più elevato della scala gerarchica delle fonti del diritto. L’annullamento deve essere dichiarato da un giudice con sentenza e deve accertarne il contrasto con la norma di rango superiore. In particolare le leggi in contrasto con la costituzione sono dette incostituzionali e possono essere annullate dalla corte costituzionale. I regolamenti illegittimi sono annullati da un giudice amministrativo.

La non retroattività degli atti normativi: in base al principio “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” contenuto nell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, quando una nuova norma entra in vigore, abrogando o sostituendo disposizioni precedenti, essa si applica soltanto a quelle situazioni e a quei comportamenti che si verificano in un periodo di tempo successivo all’entrata in vigore della norma stessa. Esistono poi le norme transitorie per regolare il passaggio dalla regolamentazione precedente a quella nuova.

Esistono però delle eccezioni. Una legge può avere efficacia retroattiva purché essa lo dica espressamente. Si tratta comunque di una circostanza particolare.

Le leggi penali: la retroattività della legge è invece vietata in modo assoluto in materia penale: pertanto “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

Efficacia delle norme nello spazio: finché le legge non sono abrogate esse sono efficaci.

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