GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
Le azioni possessorie - usucapione - possesso vale titolo
LA FUNZIONE DELLE AZIONI POSSESSORIE
Le azioni possessorie garantiscono al possessore una tutela efficiente, in quanto semplice e rapida. Innanzitutto, infatti, egli non ha l’onere di dare la prova della titolarità del diritto ma soltanto del suo possesso, cioè della situazione di fatto esistente. Inoltre la procedura è abbreviata e semplificata. L’azione possessoria paralizza quella petitoria (unica eccezione: sentenza della corte costituzionale del 1992).
Prima finalità: La finalità principale delle azione possessorie è quella di rafforzare la tutela del titolare del diritto reale. Tutto ciò si fonda sul presupposto razionale secondo cui colui che utilizza una cosa a proprio profitto è nella stragrande maggioranza dei casi è anche titolare di un diritto reale su quella cosa.
Tuttavia non sempre questo accade, perché talvolta il possessore possiede senza diritto. Nel procedimento possessorio di regola non è possibile accertare se il possessore è titolare del diritto reale corrispondente, oppure se non lo è quindi esercita abusivamente il potere di fatto sulla cosa
Seconda finalità: evitare che il titolare del diritto compia azioni di autotutela, cioè si faccia giustizia da sé, e indurlo a rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere giustizia. In tali situazioni il risultato ottenuto è solo provvisorio e non definitivo, è tale da non pregiudicare in modo irreversibile gli interessi dell’effettivo titolare del diritto. Se il procedimento possessorio si è concluso con un giudizio a lui sfavorevole, può iniziare un procedimento giudiziario petitorio.
La sentenza della corte costituzionale del 3 febbraio 1992 ha cambiato la situazione: quando la decisione del giudizio possessorio avrebbe l’effetto di pregiudicare, in un modo che nei fatti appare irreparabile, la possibilità del titolare del diritto di farlo valere successivamente, in sede di giudizio petitorio.
In tali situazioni il titolare del diritto, autore dello spoglio, può agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, in via petitoria, anche prima della decisione del giudizio possessorio.
Vi sono due casi eccezionali indicati dalla corte costituzionale:
-
Il caso in cui l’azione possessoria è volta a ottenere la restituzione
di cose mobili non registrate, il pregiudizio irreparabile consiste allora
nel fatto che il possessore illegittimo, ottenuta la restituzione in seguito
al giudizio possessorio, potrebbe alienare con un titolo idoneo, consegnarle
a una persona di buona fede, facendo così scattare la regola “possesso
vale titolo” e privandone quindi definitivamente il proprietario;
- Il caso in cui l’azione possessoria riguarda beni immobili e il comportamento
con il quale il proprietario ha spogliato il possessore illegittimo è
consistito nell’esecuzione di una costruzione; il pregiudizio allora
sta nel fatto che il proprietario sarebbe costretto, in seguito al giudizio
possessorio, a distruggere l’opera.
Il possesso ha dunque una grande importanza pratica. Per qualunque controversia avente a oggetto il bene la persona che possiede si trova in una posizione di forza nei confronti dell’altra persona con la quale controverte.
USUCAPIONE E REGOLA “POSSESSO VALE TITOLO”
L’usucapione (dal latino uso-capere, prendere con l’uso) è un modo di acquisto della proprietà, o di un diritto reale di godimento, a titolo originario, mediante il possesso indisturbato protratto per un certo periodo di tempo.
Con la formula possesso vale titolo si usa sintetizzare una regola, secondo la quale il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui ne riceve in consegna e inizia a possederla, purché egli:
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Sia in buona fede
- Ricevuta la consegna in base ad un titolo idoneo all’acquisto di proprietà:
titolo idoneo è ad esempio il contratto di compravendita , in quanto
ha l’effetto di trasferire un diritto reale
La durata del periodo di tempo necessario per usucapire varia secondo la categoria del bene, la situazione soggettiva del possessore, l’esistenza o meno di un titolo idoneo, l’esistenza o meno della trascrizione:
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L’usucapione ordinaria sui beni mobili ed immobili in possesso è
di 20 anni,
- L’usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata,
è di 10 anni,
- L’usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10
anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è
di 3 anni,
- L’usucapione per i fondi rustici è di 15 anni, se il fondo
è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 5 anni,
Il possesso porta ad usucapire se dura continuativamente per tutto il tempo previsto dalla legge. Non è possibile usucapire le servitù non apparenti, cioè quelle che sono esercitate senza che vi siano opere visibili e permanenti a tale scopo. L’usucapione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando si presenta una domanda in giudizio
CONFLITTI TRA Più ACQUIRENTI DI UN DIRITTO REALE SU DI UNA COSA ALTRUI
Se il conflitto riguarda beni mobili, la soluzione che dà la legge è analoga: acquista la proprietà quello tra gli acquirenti che per primo ha conseguito in buona fede il possesso della cosa. Si tratta della regola “possesso vale titolo”. Per i beni immobili acquista la proprietà il soggetto che trascrive per primo, per i beni mobili acquista la proprietà che riceve per primo il bene.