GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
Il contratto
IL CONTRATTO:
Secondo l'art. 1321 del Codice Civile, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Da un punto di vista giuridico, il contratto è essenzialmente un incontro di volontà in funzione normativa di un rapporto giuridico; questo risolve il latente conflitto d'interesse presente in ogni negoziazione, fornendo una norma regolativa del rapporto avente forza di legge fra le parti (cfr. 1372, 1° comma c.c.).
Gli elementi del contratto:
Tale negozio deve contenere alcuni elementi essenziali; inoltre, può contenere alcuni elementi accidentali.

è sempre consigliabile leggere un contratto prima di firmarlo
Elementi
essenziali:
Il contratto scaturisce dallo scambio del consenso:
due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che
debbono concludere e si impegnano a vicenda. I requisisti essenziali
del contratto sono:
· l’accordo delle parti
· la causa
· l’oggetto
· la forma
L’accordo delle parti è parte costitutiva del contratto. La causa è un elemento essenziale del negozio giuridico e la sua assenza determina nullità dell’atto. L’oggetto del contratto è un requisito essenziale del contratto, la cui mancanza comporta la nullità dell’intero contratto.
Il contratto si forma attraverso:
· lo scambio
di una proposta e di una accettazione
· la redazione comune del testo negoziale seguita dal consenso
delle parti
La proposta, è l’atto con il quale una parte prospetta all’altra il contenuto del contratto. L’accettazione, esprime la volontà di vincolarsi al contenuto della proposta. Il termine indica il lasso di tempo di validità dell'accordo, l’efficacia della proposta, infatti, deve essere temporalmente limitata. I vincoli limitano o regolano la libertà nella fase di formazione del contratto.

Stesura di un contratto
Elementi
accidentali:
All'interno di un contratto possono essere previsti
degli elementi non essenziali, ma che hanno comunque la funzione di
rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio, i piú
diffusi sono disciplinati dagli artt. 633 ss. e 1353 ss. del Codice
Civile e sono:
·
la condizione;
· il termine;
· il modo.
Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. Oltre a quelle giá citate il Codice Civile disciplina la clausola penale (artt. 1382-1384) e la caparra (artt. 1385 e 1386).
Le classificazioni dei contratti:
I contratti possono essere classificati secondo numerose categorie.
Si distinguono:
· contratti tipici e contratti atipici, a seconda
che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo)
già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di
costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr.
1322, 2° comma c.c.)
· contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria, a seconda che trasferiscano la Proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato (cfr. 1376 c.c.) o se, invece, creino solo obbligazioni.
· contratti consensuali e contratti reali, a seconda che si concludano con il semplice consenso legittimamente manifestato (cfr. art. 1376 c.c.) o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione.
· contratti con prestazioni a carico di una sola parte (o unilaterali) e contratti a prestazioni corrispettive; i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti "sinallagmatici", dal nome dello scambio corrispettivo, il c.d. sinallagma)
· contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito; i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio.
In quest'ultima categoria sottodistinguiamo le liberalità dai negozi gratuiti in senso stretto: le prime comportano un depauperamento di una parte a vantaggio di un'altra, i secondi precludono a chi si obbliga solo di percepire un guadagno sulla prestazione erogata (altro è donare un quadro, altro obbligarsi a dare gratuitamente ripetizioni private ad uno studente).
· contratti associativi e contratti di scambio; i primi vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (ad es. contratto di società), i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la propria utilità ritraibile dalla pattuizione (ad es. compravendita).
· contratti solenni (o formali) e contratti a forma libera, a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno.
· contratti di durata e contratti istantanei, a seconda che essi regolino un rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni e controprestazioni (ad es. contratto di utenza telefonica) o se, invece, regolino un rapporto che si svolge in un solo momento (ad es. compravendita).
Efficacia dei contratti:
Il contratto produce effetti grazie al consenso prestato dalle parti. Se il contratto è annullato, rescisso o risolto, perde la sua efficacia. Il contratto nullo non produce effetti fra le parti e nei confronti dei terzi.
Cessione
del contratto:
È il negozio che realizza la successione di una terza parte in
luogo di uno dei contraenti originari.
Esecuzione dei contratti:
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. L’invalidità
riguarda il contratto come atto, la risoluzione invece, opera direttamente
sul rapporto contrattuale. L’invalidità infatti, sussiste
quando sono presenti difetti originari nel contratto che lo viziano.
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