GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Il decentramento-legge Bassanini - art. 117 Cost.- città metropolitane


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La questione del decentramento:

Il problema del decentramento è assai presente nel dibattito politico attuale. Lo stato italiano nacque come stato unitario fortemente centralizzato: si pensava che senza un forte potere centrale fosse impossibile mantenere l’unità nazionale e di conseguenza comuni e province ebbero poteri limitati. L’Italia successive all’unificazione è una nazione in cui il potere è fortemente centralizzato.

La figura più importante era il re (della dinastia dinastia dei Savoia). Bisognava costruire un nuovo stato, affrontare e risolvere una lunga serie di gravi problemi organizzativi, tra i quali quelli relativi alla scuola, ai tribunali, alle vie di comunicazione, ai pubblici uffici, alle tasse e così via.

Le difficoltà maggiori derivavano dal fatto che l'Italia era stata unificata da gruppi di persone piuttosto ristretti (studenti, professionisti, etc.) i quali per lo più non costituivano neppure l'intera classe borghese in quanto una parte di essa era rimasta pressoché indifferente ai contrasti e ai conflitti per l'unità. Alla difficile situazione economica si aggiungevano le continue epidemie che decimavano la popolazione e gravi piaghe sociali come l'analfabetismo

Durante il fascismo, il centralismo si fece più forte; la costituzione del 1948 previde l’istituzione di un nuovo governo, la regione, a cui, pur con limiti, fu dato potere legislativo.

Nel dopoguerra furono istituite 5 regioni a statuto speciale mentre le altre nacquero nel 1970 e solo nel 1977 ottennero più competenze.

Negli anni 90 ci fu la forte spinta anticentrista delle regioni del Nord d’Italia ( più importanti economicamente); lo stato fu accusato di imporre troppe tasse e dare pochi servizi : la proposta fu colta dalla Lega Nord che propose la trasformazione dell’Italia in Stato FEDERALE.
Negli anni ‘90 e ‘93 la riforma dei comuni e province rafforza gli enti locali.

Legge Bassanini: Una delle leggi più importanti in tema di decentramento è la legge Bassanini. In realtà le leggi Bassanini sono due: la prima, n.59 del 15-03-97, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa tramite delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed agli Enti Locali; la seconda, n. 157 del 15-5-97, contenente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa modificando il funzionamento interno delle amministrazioni locali e la loro riorganizzazione.

Nella sostanza le leggi Bassanini delegano il Governo a trasferire funzioni e compiti dallo Stato centrale a Comuni, Provincie e Regioni riformando e semplificando le procedure, iniziando così, con provvedimenti a cascata, tramite Decreti e Regolamenti, i tanto attesi decentramenti e semplificazioni favorendo la costituzione di società miste per la gestione dei servizi pubblici.

Alcuni principi della legge Bassanini n. 59, ribadiscono il fatto che le funzioni amministrative devono essere svolte dagli Enti più vicini ai cittadini (principio di sussidiarietà) oggetto al quale va assicurata una certa idoneità funzionale rispetto ai compiti assegnati, garantendogli inoltre le risorse necessarie che pure devono essere trasferite al medesimo Ente più vicino ai cittadini.

Per maggiore chiarezza precisiamo che saranno delegate, alle Regioni ed Enti locali, materie che riguarderanno:
- il territorio, ovvero "l’Ambiente", la pianificazione territoriale ed urbanistica, i lavori pubblici, la protezione civile, i trasporti e le comunicazioni;
- le attività produttive, ovvero, l’agricoltura, il commercio con l’estero, l’industria, il commercio, l’artigianato ed il turismo;
- la formazione, il lavoro, la cultura, ovvero gli affari sociali, la pubblica istruzione, la sanità, l’università.

Tutto questo verrà attuato con provvedimenti e non con leggi, secondo il principio che la riforma dovrà semplificare, riducendo i tempi di conclusione e con regole uniformi e tutto entro il 2001.
Per quanto ci riguarda, le leggi Bassanini dicono che l’agricoltura dovrebbe essere in gran parte governata su base locale.

Alcune competenze rimarranno di pertinenza Nazionale tra cui in particolare: le questioni comunitarie, quelle finanziarie, i trattati commerciali internazionali, la ricerca e la sperimentazione, l’importazione e l’esportazione dei prodotti, la tutela della qualità dei prodotti e dei fertilizzanti, gli interventi sui mercati e le attività relative a sementi, fertilizzanti ed alle biotecnologie.
Queste leggi sono un importante passo avanti per la valorizzazione delle autonomie locali.

Le leggi regionali: In base all’articolo 117 della Costituzione, l’ente regionale detiene ora potestà legislativa in un vasto ambito di materie.

L’articolo 115 ha attribuito a regioni ed enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
E stata riconosciuta alle regioni la conduzione della politica estera; nonostante ora ci sia un accentuato regionalismo non è possibile parlare di regionalismo perché mancano 2 elementi fondamentali:

-La presenza in Parlamento di un organo rappresentativo delle autonomie territoriale
- L’accesso diretto alla corte costituzionale anche per comuni e province

Leggi regionali: Sia lo stato che le regioni hanno competenza legislativa, possono cioè fare leggi obbligatorie per i propri cittadini. La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto una ripartizione delle competenze tra stato e regioni che accresce notevolmente i poteri delle regioni. Il nuovo testo dell’articolo 117 costituzionale distingue infatti tre forme diverse di competenza legislativa:

- Le materie di competenza esclusiva dello stato. Esse possono essere regolate soltanto con la legge dello stato. Esse riguardano le prerogative fondamentali della sovranità: politica estera e rapporti internazionali, immigrazione, difesa e sicurezza dello stato, norme generali sull’istruzione, previdenza sociale, dogane, protezione dei confini nazionali, tutela dell’ambiente e dei beni culturali, tutela del risparmio. In queste materie le regioni non possono emanare proprie leggi, non sono ammesse differenze fra una regione ed un’altra.

- Le materie di competenza concorrente fra stato e regione. Esse sono regolate da entrambi: lo stato fissa i principi fondamentali con proprie leggi dette leggi quadro e le regioni sono poi libere di emanare disposizioni più particolareggiate secondo le specifiche esigenze locali o orientamenti politici. Questo sistema permette l’esistenza di regole diverse tra una regione ed un’altra, ma con base comune. Esempi sono il commercio con l’estero, tutela e sicurezza del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute, porti, aeroporti e reti di trasporto e navigazione, distribuzione dell’energia.

- Le materie di competenza esclusiva delle regioni sono tutte le altre. In tali materie le regioni hanno una competenza piena: non sono sottoposte al rispetto dei principi fissati dalle leggi dello stato. Quindi esistono norme molto diverse da una regione ad un’altra.

Le leggi regionali sono approvate dal consiglio regionale e promulgate dal presidente della regione. Se lo stato ritiene che la regione abbia emanato una legge al di fuori della sua competenza può ricorrere alla corte costituzionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge stessa e lo stesso possono fare le regioni contro le leggi dello stato.

Città metropolitane: ancora limitata a materiale cartaceo. Nelle nove maggiori aree metropolitane l (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli) è possibile istituire un nuovo ente locale: la città metropolitana. Il problema è che nelle grandi metropoli l’area urbanizzata è ormai diventata molto più vasta del comune centrale: i confini amministrativi non corrispondono più alla realtà.

Il fenomeno delle aree metropolitane nasce dal fatto che l’attività politica, economica e sociale di alcune grandi città non è limitata come quella di un singolo Comune. L’area metropolitana di Milano è molto più grande del comune di Milano (comprende ad es. i comuni di Rho, Cisinello, Rozzano, San Zenone, San giuliano ecc). L’area metropolitana di Napoli è molto più grande del comune di Napoli (comprende ad es. Pozzuoli, Torre del Greco, Torre Annunziata, Ercolano).

L’art. D. Lgs. 267/2000 ha stabilito, tra il Comune capoluogo e dagli altri comuni ad esso uniti, dei rapporti di stretta integrazione dall’attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali..

Nel 1999 si decise di costituire le città metropolitane con un processo in due tappe. Prima di tutto la regione deve delimitare i confini dell’area metropolitana e stabilire quali comuni ne faranno parte.

Successivamente i comuni dell’area metropolitana si accorderanno per istituire la città metropolitana e deliberare il relativo statuto, che viene pi approvato con legge del parlamento.la città metropolitana è un nuovo ente che abbraccia l’intero territorio metropolitano e sostituisce la provincia.

La formazione delle Città metropolitane non è per niente semplice, infatti nelle grandi città esistono problemi gestionali di enorme difficoltà, dovuti non soltanto alle dimensioni ragguardevoli della popolazione e del territorio da amministrare, ma anche alla massa di soggetti che, spesso più numerosi dei residenti ogni giorno utilizzano le città e le sue strutture..

Qualora il territorio della città metropolitana non coincida perfettamente con quella di una Provincia, si procede ad una nuova delimitazione delle Circoscrizioni provinciali o all’istituzione di nuove Province.

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