GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
Decreto
Legge & Decreto Legislativo
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica: vi vengono pubblicate tutte le leggi dello Stato appena approvate
IL DECRETO LEGGE:
Il decreto-legge è un atto normativo avente forza di legge regolato dall'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Può essere adottato dal governo, senza l'autorizzazione preventiva delle Camere, solo in casi di necessità ed urgenza; la sua validità è limitata nel tempo, per cui nel caso non sia convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua emanazione decade automaticamente; tuttavia il Parlamento ha facoltà di regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito in legge.
La natura eccezionale ed urgente di questi provvedimenti è sottoposta alla valutazione discrezionale dallo stesso governo, ed è questo fatto che ha determinato in particolare nei decenni 1970 e 1980 un abnorme ricorso a tale procedura, aggravato dalla prassi di reiterare il medesimo decreto innumerevoli volte in assenza di conversione in legge; questo determinava la continuata validità dello stesso decreto anche per molti anni, rendendo politicamente ingestibili le conseguenze di una sua eventuale decadenza e costringendo di fatto il Parlamento alla conversione in legge.
La Corte costituzionale
con sentenza (n. 360 del 1996) ha posto fine a questo fenomeno dichiarando
illegittima ogni reiterazione di decreti-legge giunti a scadenza.
Il decreto legislativo (detto anche «decreto
delegato») è un atto avente forza di legge adottato dal Governo
su delega del Parlamento.
La delegazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione
ed è un mezzo con il quale le Camere decidono di non disciplinare
una determinata materia (per motivi di inadeguatezza tecnica, di tempo o
altro), riservandosi però di stabilire la «cornice» entro
la quale il Governo dovrà legiferare.

Le due Camere stabiliscono la «cornice» entro la quale il Governo dovrà legiferare
La cosiddetta legge-delega (approvata dalle Camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il Governo dovrà attenersi nell'emanare i decreti legislativi. L'art. 76 Cost. prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il Governo, trascorso il limite temporale fissato dal Parlamento, non può più legiferare.
Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, è invalsa la prassi secondo cui il Governo, prima di emanare definitivamente i decreti, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia, e ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni.
Legge delega e caratteri essenziali:
La delega può
essere conferita soltanto mediante legge.
Risponde dei caratteri di imperatività e istantaneità, dove
per il primo s'intende il dovere (anche se soltanto politico non essendo
positivamente previsto) per il Governo di dare concreta e piena attuazione
alla delega ricevuta e per il secondo il dovere del Governo di adottare
un solo atto.
Il secondo aspetto
è smentito tuttavia dalla prassi e dalla L. n.400 del 1988, che prevede
la possibilità di più atti in caso di numero elevato di oggetti
da disciplinare nella legge di delega.
La delega può essere anche mista, contenenti disposizioni di immediata
applicazione oltre che i contenuti delegati.


Svolgimento dei lavori alla Camera dei Deputati
Il
procedimento di formazione
Il procedimento di formazione del decreto legislativo
è disciplinato dall'art.14 della L. n.400 del 1988, che configura
il Governo come soggetto competente ad adottare l'atto. Il decreto va emanato
entro il termine fissato dalla legge di delega, passato successivamente
al Presidente della Repubblica almeno venti giorni di prima.
DECRETO LEGISLATIVO:
Il decreto legislativo
(detto anche «decreto delegato») è un atto avente forza
di legge adottato dal Governo su delega del Parlamento.
La delegazione legislativa è prevista dall'art.
76 della Costituzione ed è un mezzo con il quale le Camere decidono
di non disciplinare una determinata materia (per motivi di inadeguatezza
tecnica, di tempo o altro), riservandosi però di stabilire la «cornice»
entro la quale il Governo dovrà legiferare.
La cosiddetta legge-delega (approvata dalle Camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il Governo dovrà attenersi nell'emanare i decreti legislativi. L'art. 76 Cost. prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il Governo, trascorso il limite temporale fissato dal Parlamento, non può più legiferare.
Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, è invalsa la prassi secondo cui il Governo, prima di emanare definitivamente i decreti, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia, e ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni.
Legge
delega e caratteri essenziali:
La delega può essere conferita soltanto mediante
legge.
Risponde dei caratteri di imperatività e istantaneità, dove
per il primo s'intende il dovere (anche se soltanto politico non essendo
positivamente previsto) per il Governo di dare concreta e piena attuazione
alla delega ricevuta e per il secondo il dovere del Governo di adottare
un solo atto.
Il secondo aspetto
è smentito tuttavia dalla prassi e dalla L. n.400 del 1988, che prevede
la possibilità di più atti in caso di numero elevato di oggetti
da disciplinare nella legge di delega.
La delega può essere anche mista, contenenti disposizioni di immediata
applicazione oltre che i contenuti delegati.
Il
procedimento di formazione
Il procedimento di formazione del decreto legislativo
è disciplinato dall'art.14 della L. n.400 del 1988, che configura
il Governo come soggetto competente ad adottare l'atto. Il decreto va emanato
entro il termine fissato dalla legge di delega, passato successivamente
al Presidente della Repubblica almeno venti giorni di prima.
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