GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
La devolution in Italia
La devolution in Italia
Il
termine devolution viene usato in Italia per indicare il passaggio di attribuzione
di poteri su talune materie (esempio: scuola, sanità) dallo stato alle
regioni.
Lo scopo di questo passaggio è attribuire i diritti
e i doveri connessi alla gestione delle materie oggetto del processo di devolution
ad organi dello stato più vicini ai cittadini che beneficiano di tali
servizi, in applicazione del principio di sussidiarietà.
Il termine viene utilizzato impropriamente, visto che in Italia al decentramento
corrispondono puntuali riforme della costituzione.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001
Nel 2001 è stata approvata una riforma della Costituzione Italiana che ha notevolmente ampliato le competenze regionali. In precedenza le Regioni avevano potestà legislativa su determinate materie, nel quadro della legislazione statale. Per le materie non menzionate dall'art. 117, della Costituzione, la competenza legislativa era di esclusiva pertinenza statale.
Con la riforma del 2001, si è capovolta la prospettiva: l'art. 117 ora prevede al primo capoverso, una lista tassativa di materie soggette alla potestà legislativa statale ed al terzo comma un elenco altrettanto tassativo, di materie sottoposte alla legislazione concorrente (in cui la potestà legislativa spetta sempre alle regioni, ma nel quadro dei principi fondamentali posti dalla legge statale). Per le materie di non esclusiva competenza statale o non sottoposte alla legislazione concorrente, la potestà legislativa è esclusivamente regionale (art. 117 cost., comma quarto).

Simbolo della Lega Nord, movimento per l'autonomia
LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2005
La Riforma costituzionale del 2005Nel corso della XIV Legislatura è stato presentato un ampio disegno di legge di riforma della II parte della Costituzione (da parte del Ministro per le riforme e la Devolution Umberto Bossi), che, come si può leggere nell'apposita pagina del sito del Governo, "rimodula l’assetto delle attuali competenze legislative: da un lato, ritornano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; dall’altro lato, si valorizza il ruolo delle autonomie regionali, attraverso l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola ed alla sicurezza pubblica (devolution)."

On. Umberto Bossi, leader della Lega Nord ed ideatore della devolution del 2005
Nel titolo I, dedicato al Parlamento, le novità principali sono la trasformazione del Senato in Senato Federale, eletto contestualmente ai Consigli Regionali, e la modifica del procedimento legislativo. Si delineano tre tipi di procedimento: uno a prevalenza Camera, l'altro a prevalenza Senato, il terzo in cui le due Camere sono poste in posizione paritaria.
Nel titolo III dedicato al Governo, viene modifcata la figura del Presidente del Consiglio (che muta nome in primo ministro). Al primo ministro viene riconosciuto il potere (prima formalmente esercitato dal Presidente della Repubblica su sua proposta) di nominare e revocare i membri del governo e di indirizzarne il lavoro.
In più, in forza delle cosiddette norme anti ribaltone (art. 94 cost. riformato) a seguito del voto di sfiducia espresso dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica dovrà indire nuove elezioni, a meno che nella mozione approvata non si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi un nuovo primo ministro (c.d. sfiducia costruttiva).

Scheda del referendum abrogativo 2006, in cui la Devolution 2005 è stata bocciata
La
devoluzione suaccennata si concretizza nella riforma del titolo V (dedicato
alle regioni ed agli enti locali): Spetta alle Regioni la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie:
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
- polizia amministrativa regionale e locale;
- ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Altre
materie inquadrate nella legislazione concorrente dalla riforma del 2001, tornano
di esclusiva competenza statale (passano, in altre parole, dal terzo comma dell'art.
117 cost. al secondo). Queste materie sono:
- la sicurezza del lavoro
- le norme generali sulla tutela della salute
- le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale
e relative norme di sicurezza
- l' ordinamento della comunicazione (rimangono ambito della legislazione concorrente
la "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza
in ambito regionale" e la" promozione in ambito regionale dello sviluppo
delle comunicazioni elettroniche")
- l'ordinamento delle professioni intellettuali
- l'ordinamento sportivo nazionale (rimane alla legislazione concorrente l'ordinamento
sportivo regionale)
- la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia
(alla legislazione concorrente rimane la produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia di rilevanza non nazionale).

On. Roberto Maroni: è fra gli esponenti più importanti della Lega Nord
Altre disposizioni costituzionali sono state significativamente riformate (CSM, Corte Costituzionale).
Come riforma costituzionale non approvata in seconda lettura dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, la devoluzione sarà sottoposta a referendum popolare di conferma su richiesta di alcuno dei soggetti elencati all'art. 138, secondo comma, della Carta Costituzionale (ossia, almeno un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali). Il referendum, svoltosi il 25 e 26 giugno 2006, sancisce la bocciatura definitiva della riforma.
Punti più importanti
1- Fine del bicameralismo perfetto, del «bicameralismo paritario assurdo e ingombrante» (come lo definì Crisafulli) ; introduzione di un bicameralismo imperfetto, sulla scia delle maggiori e più efficienti democrazie: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia.
2- Il procedimento legislativo monocamerale i tempi dell'iter legislativo: le leggi non dovranno più fare infinitamente la spola fra Camera e Senato, mentre oggi si richiede il consenso dei due rami del parlamento anche su punti e virgole.
3- Si riduce di oltre 200 unità il numero dei Parlamentari.
4- La legge dovrà stabilire limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate.
5- I regolamenti parlamentari dovranno tutelare i diritti delle opposizioni: ora questo non è previsto.
6- La fiducia viene concessa e revocata dalla sola Camera dei Deputati. Con questo sistema la maggioranza uscita dalle elezioni del 2006 godrebbe di una maggiore stabilità.
7- Le norme antiribaltone garantiscono la governabilità e tranne il caso della fiducia costruttiva rimettono la scelta subito agli elettori, dando il giusto peso al popolo sovrano.
8- Il Primo ministro non è più semplice mediatore fra le forze di coalizione, ma effettivamente capo del governo, avendo il potere di nominare e revocare i ministri e di chiedere e ottenere dal Presidente lo scioglimento delle Camere (come avviene nel Regno Unito, la più antica monarchia costituzionale).
9- Si federalizza l'ordinamento, dando più poteri alle Regioni, sulla scia dell'esperienza delle Regioni a Statuto Speciale.
10- Si democratizzano le riforme della Costituzione, potendo essere sempre sottoposte a referendum confermativo, cosa oggi impossibile, se in seconda lettura le Camere le votassero con maggioranza dei due terzi.
11- Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie competenze.
12- Si dà protezione costituzionale alle Autorità garanti dei cittadini e dei consumatori.
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