GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
I
diritti di godimento e la comunione

I DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI:
I diritti reali su cosa altrui sono espressione dell’elasticità della proprietà. Essi si dividono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. I diritti reali su cosa altrui sono tipici: costituiscono cioè un numero chiuso, di modo che le parti non possono crearne di nuovi.
Ogniqualvolta una cosa è contemporaneamente sia oggetto del diritto di proprietà di una persona, sia oggetto di un diritto reale di godimento di un’altra persona, si verifica questa situazione:
A) alcuni poteri
sulla cosa, che altrimenti spetterebbero solo al proprietario, spettano
al titolare del diritto reale di godimento
B) il proprietario può esercitare i poteri che comunque gli restano
soltanto in modo tale da consentire al titolare del diritto reale di godimento
di esercitare i suoi.
L’estinzione del diritto reale di godimento ha l’effetto di riattribuire al proprietario il pieno esercizio dei suoi poteri: per esempio, con l’estinzione dell’usufrutto il proprietario riacquista il potere di utilizzare la cosa e di trarne ogni vantaggio economico, con l’estinzione della servitù di passaggio il proprietario riacquista il potere di recintare in modo totale il suo terreno.
Il proprietario e il titolare del diritto reale di godimento hanno entrambi i potere di trasferire il proprio diritto ad altri, per esempio di venderlo. Essi possono trasferire solo i diritti di cui sono i titolari. Se la cosa è gravata da un usufrutto, l’acquirente della proprietà non può utilizzare la cosa e trarne ogni vantaggio economico .
Il titolare del diritto reale di godimento può opporre a chiunque, quindi anche ad un nuovo proprietario, il suo diritto, può difenderlo, può farlo valere contro chiunque.
I PRINCIPALI DIRITTI DI GODIMENTO:
la superficie: consiste nel diritto di essere proprietario di una costruzione edificata sul terreno altrui, oppure di costruirvi un edificio. Quando vi è un diritto di superficie, la proprietà sul terreno e la proprietà sull’edificio che vi si trova, o il potere di costruirlo appartengono a persone diverse. La superficie è utilizzata soprattutto per la costruzione di opere destinate a non durare a lungo nel tempo.
L’usufrutto: consiste nel diritto attribuito a una persona diversa dal proprietario di utilizzare una cosa e di trarne ogni frutto, senza modificarne la destinazione economica e restituendola alla scadenza del termine. Il proprietario della cosa oggetto dell’usufrutto rimane tale, ma non può utilizzarla: ha una nuda proprietà. L’usufrutto è soggetto a limiti di durata nel tempo.
Le servitù prediali: la servitù, detta anche servitù prediale, consiste in un peso imposto su di un fondo, detto servente, per l’utilità di un altro fondo, detto dominante, appartenente a un proprietario diverso. Il “peso” consiste in una limitazione posta al potere di utilizzare il fondo servente da parte del suo proprietario. L’ ”utilità” per il fondo dominante consiste in generale nel miglioramento delle possibilità di utilizzazione del fondo dominante.
Ad esempio: un terreno non può essere utilizzato dal suo proprietario se questo non può accedervi; quando non vi è una strada pubblica che consenta l’accesso, il proprietario può ottenere che gli sia riconosciuto il diritto di attraversare un terreno altrui. Questo diritto si chiama servitù di passaggio.
Il peso consiste nel fatto che il proprietario del fondo servente, che deve essere attraversato, non può né impedire direttamente né costruire opere, come recinzioni, per impedire l’esercizio della servitù. L’utilità consiste nel fatto che il proprietario del fondo dominante ha un accesso ad esso, che gli permette di utilizzarlo.
La servitù può essere: servitù della pubblica autorità (il proprietario del fondo deve consentire al comune di controllare elettrodotto, metanodotto, acquedotto, fognature presenti nel suo sottosuolo), servitù nate da accordo fra le parti (contratto), destinazione dal padre di famiglia (testamento, eredità).
La servitù non può essere mai ceduta ad altri se non insieme con la proprietà del fondo stesso. La servitù deve anche corrispondere a un’utilità oggettiva del fondo dominante e deve consistere in un peso oggettivo per il fondo servente.
Le servitù sono coattive quando la loro costituzione è imposta per legge e a nulla vale l’eventuale volontà contraria del proprietario del fondo servente, sono volontarie quando la loro costituzione è effetto di un atto di autonomia privata o di un’usucapione. Il titolare della servitù può opporla a tutti i terzi, cioè farla valere nei confronti di chiunque.
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