GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
I
fatti illeciti & le fonti non contrattuali dell'obbligazione
I fatti illeciti:
Il
dolo e la colpa:
Affinché da un evento che produce un danno
ingiusto sorga l’obbligazione di risarcire tale danno, sono necessari
altri elementi oltre all’imputabilità: di regola il comportamento
commissivo (compimento di un’azione) od omissivo (omissione di
un’azione dovuta) che produce il danno deve essere qualificante
come doloso e colposo.
I comportamenti omissivi possono essere fonte
di responsabilità per una persona unicamente se questa viola
il suo dovere di agire: ad es. i genitori sono responsabili del comportamento
dei figli, pertanto i fatti illeciti compiuti da questi significano
che i genitori hanno omesso di sorvegliarli o di educarli adeguatamente.
Un comportamento
è tenuto con dolo quando chi agisce ha l’intenzione di
causare il danno: tra gli scopi del suo agire vi è quello di
provocare un danno. Significa volontà di nuocere.
Un comportamento è tenuto con colpa quando chi agisce, pur avendo coscienza e volontà dell’azione che compie, non ha l’intenzione di produrre il danno: questo si può verificare per negligenza, imperizia o inosservanza di norme. Significa negligenza, imperizia o inosservanza di agire.
La distinzione è molto importante nel diritto penale.
La
responsabilità oggettiva:
È la responsabilità senza colpa
di determinati soggetti che per legge sono chiamati a rispondere ai
danni di altri soggetti , a cui sono legati da rapporti particolari.
Es. genitori e figli, i genitori sono responsabili dei danni causati
dai figli.
Si tratta di casi tipici, cioè indicati e disciplinati dalla
legge con norme specifiche. Negli ultimi anni
è aumentata la frequenza e l’importanza dei casi di responsabilità
oggettiva.
Casi tipici di responsabilità oggettiva:
·
I danni causati dai dipendenti,
· I danni prodotti nell’esercizio di attività pericolose,
· I danni prodotti da cose o da animali,
· I danni derivanti dalla rovina di un edificio,
· I danni derivanti dalla circolazione di veicoli,
· I danni derivanti da prodotti difettosi
I danni risarcibili:
Negli
ultimi decenni si ha assistito ad una progressiva estensione dei danni
dalla persona. Negli ultimi anni, infatti, è stato introdotta
la risarcibilità del pregiudizio arrecato al corpo (danno biologico),
quello arrecato alle psiche (donno psichico), danno arrecato ai progetti
e alle aspirazioni esistenziali (danno esistenziale).
Secondo la legge il danno non patrimoniale dev’essere risarcito
solo nei casi determinati dalla legge.
Se
il danno alla persona venisse qualificato morale o non patrimoniale,
la persona potrebbe essere risarcita in casi limitati.
L’art. 2059 c.c. ha posto un limite che funge da barriera normativa
contro il pericolo di una proliferazione incontrollata di danni risarcibili
disancorati da ogni elemento patrimoniale.
Le categorie di danni risarcibili sono 3:
A)
Danni patrimoniali: deve essere risarcito
A-1 in
forma specifica; se il danno non è eccessivamente
gravoso per l’obbligato, il danneggiante deve risarcire il danno
in forma specifica, cioè ripristinando esattamente la situazione
patrimoniale del danneggiato prima dell’avvenimento,
A -2 oppure per equivalente in denaro;
la somma è calcolata tenendo conto sia del danno emergente (cioè
il danno immediato es. si danneggiano i locali di un negozio: le spese
per la tinteggiatura sono il danno emergente, il mancato guadagno alla
sospensione dell’attività è il lucro cessante) sia
del lucro cessante (cioè il mancato aumento certo del patrimonio)
A -3 deve
essere risarcito anche il danno futuro, danno non ancora
verificato, ma sicuramente certo che si verificherà
B) Danni morali (o danno non patrimoniale): consiste nella situazione di sofferenza personale, di turbamento psicologico, dolore fisico che colpisce il danneggiato per effetto del comportamento del danneggiante. Si tratta di una situazione soggettiva. È un danno che va soltanto riparato con una somma di denaro stabilita in via equitativa. La riparazione del danno morale è ammessa solo nei casi previsti dalla legge. Spesso il danno deriva da un comportamento illecito civile o illecito penale, cioè reato. Un altro caso importante è quello della tutela dei dati personali: la legge (art. 15 2 cod.) stabilisce la risarcibilità del “danno non patrimoniale”
C)I danni all’integrità psico-fisica della persona: la lesione dell’integrità psico-fisica della persona dev’essere risarcita se produce un’invalidità medico-legale: invalidità fisica, temporaneo o duratura, stato di sofferenza psichica, danno estetico. La somma di denaro complessivamente dovuta al danneggiato è composta principalmente di due voci: il danno alla vita di relazione e il danno alla salute.:
C -1 danno alla vita di relazione: si suppone che un’invalidità fisica o un danno estetico rendano più difficile o impediscano a una persona di inserirsi in normali rapporti sociali: ciò produce una diminuzione della sua futura capacità di guadagno. È questa diminuzione che deve essere risarcita, in misura variabile, viene calcolata col sistema dei punti, basato su tabelle medico – legali per determinazione dei gradi d’invalidità. Il risarcimento non è uguale per tutti, ma è proporzionale alle capacità di lavoro e di guadagno che la persona aveva prima della lesione.
C -2 danno alla salute (o danno biologico): dev’essere risarcito in misura eguale per tutti, indipendentemente da qualsiasi diminuzione della capacità di guadagno. Il suo ammontare varia soltanto con il variare della gravità della lesione, calcolata secondo il sistema dei punti, basato sulle tabelle medico – legali per la determinazione dei gradi d’invalidità.
· D) I danni esistenziali: può accadere che un fatto illecito produca alla persona che lo subisce una serie di conseguenze, magari prive di rilievo patrimoniale, ma tali da modificare in modo significativo, per un determinato periodo di tempo o per sempre, la sua vita, i suoi progetti, le sue aspirazioni esistenziali. Si tratta di un tipo di danno la cui risarcibilità è oggetto di accese discussioni e di molta incertezza.
La giurisprudenza ha iniziato a riconoscerlo come risarcibile solo da pochi anni. Può trattarsi di lesioni dell’integrità fisica di una persona, che portano come conseguenza necessaria quella di dover rinunciare a un determinato progetto esistenziale. Ad es. è il caso de una donna divenuta sterile dopo un intervento chirurgico, che dovrà rinunciare di avere figli geneticamente propri. Potrebbe trattarsi anche della lesione di altri aspetti della personalità morale (ad es. pubblicizzazione di un’accusa falsa gravemente infamante).
Un danno esistenziale può verificarsi come conseguenza dell’inadempimento di un’obbligazione .
L’obbligazione
naturale:
Chi ha ricevuto una prestazione eseguita spontaneamente
in esecuzione di doveri morali o sociali non è tenuto a restituirla.
Si usa dire che tali prestazioni costituiscono adempimento in un “obbligazione
naturale”. È considerato tale, per esempio, il caso di
chi paga un debito prescritto, o il caso di chi paga un debito nascente
da gioco o scommessa., oppure il caso dell’erede legittimo che
esegue una prestazione a favore di terzo in adempimento alle indicazione
del testamento invalido per difetto di forma.
L’arricchimento senza causa:
Ogniqualvolta
si verifica, senza alcuna causa che lo giustifichi, uno spostamento
patrimoniale a favore di una persona (detto arricchito) e, correlativamente,
a danno di un’altra (detto impoverito), quest’ultima ha
diritto di ottenere dalla prima un indennizzo.
Questo diritto attribuito all’impoverito
è un diritto di carattere generale e residuale:
_ è generale poiché può
essere fatto valere in qualsiasi caso nel quale si sia verificato uno
spostamento patrimoniale senza causa;
_ è residuale poiché può essere fatto valere soltanto
se non vi sono altri mezzi legali che possono essere utilizzati.
Dal carattere
residuale dell’azione per ottenere l’indennizzo nei confronti
dell’arricchito senza causa, consegue dunque che si tratta di
un rimedio ultimo ed estremo di applicazione non molto frequente. Ad
es. chi ha consumato in buona fede la cosa che deve essere restituita
è tenuto a pagare, in sostituzione, una somma corrispondente
al proprio arricchimento, cioè al vantaggio che ne ha ricavato.
Si applica la disciplina dell’arricchimento senza causa ogniqualvolta
una persona consuma o aliena in buona fede un bene che è oggetto
di diritti altrui. È essenziale la buona fede.
L’arricchimento senza causa si ha anche per accessione, specificazione,
unione o commistione.
L’indennizzo da parte dell’arricchito e a favore dell’impoverito è disciplinato come segue:
·-
se l’arricchimento ha per oggetto una cosa determinata, l’arricchito
è tenuto a restituire la cosa stessa, se non è stata consumata,
distrutta o alienata a terzi, altrimenti è tenuto a pagare una
somma di denaro corrispondente al valore della cosa, ma non superiore
al proprio arricchimento, cioè al vantaggio patrimoniale ricavato
- se l’arricchimento ha per oggetto una somma di denaro, l’arricchito
è tenuto a restituire la medesima somma.
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