GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
La gerarchia delle fonti


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PLURALITÀ DELLE FONTI:

La grandissima maggioranza di norme giuridiche è deliberata, in forma scritta, dalle autorità pubbliche. Le fonti del diritto sono quegli atti, deliberati da particolari soggetti pubblici e secondo particolari procedure, che producono, modificano o abrogano (eliminano) norme giuridiche. Le fonti del diritto italiano sono costituite in prevalenza da atti (deliberati) e in piccola parte da fatti (la consuetudine)

IL PRINCIPIO DI GERARCHIA:

In base al principio di gerarchia le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore. Esse sono disposte su una scala gerarchica : le norme che si trovano sui gradi superiori della scala hanno forza maggiore di quelle che si trovano sui gradi inferiori.

Fonte subprimaria: Costituzione italiana e leggi costituzionali
Fonte primaria: legge ordinaria del parlamento, decreto legge (governo), decreto legislativo (governo), legge regionale, regolamenti comunitari
Fonte secondaria: regolamenti

Le leggi e le altre fonti primarie che contengono norme in contrasto con quelle stabilite nella costituzione sono incostituzionali e quindi possono essere annullate dalla corte costituzionale.

I regolamenti che contengono norme in contrasto con quelle stabilite nelle leggi, sono considerati illegittimi e possono essere annullati dal giudice amministrativo
Gli ordinamenti giuridici moderni si basano su una serie di principi fondamentali che costituiscono il vero e proprio tessuto connettivo della società.

Per questa loro natura tali principi sono contenuti nelle costituzioni, e più precisamente in quelle rigide, vale a dire atti che non possono essere né posti né modificati da semplici maggioranze, ma necessitano almeno di una maggioranza molto ampia: secondo l’articolo 138 Cost. almeno i 2/3 del membri in parlamento.

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA:

in base al principio di competenza alcuni atti normativi hanno una competenza generale, possono cioè disciplinare qualsiasi materia; altri atti normativi hanno una competenza speciale, possono cioè disciplinare soltanto quelle specifiche materie che sono loro affidate.

FONTE SUBPRIMARIA: LA COSTITUZIONE

Il momento della firma della Costituzione italiana, legge fondamentale dello Stato

Visualizza la Costituzione e tutti i suoi 139 articoli

La Costituzione rappresenta la principale fonte del diritto. Essa è un atto prodotto dal potere costituente, ossia dal potere politico assoluto, sovrano e concentrato, il quale, per esigenze non logiche, ma di politica costituzionale, viene definito come straordinario e irripetibile, consumandosi in un solo atto di esercizio.

All'interno del testo costituzionale, poi, si può distinguere un contenuto costituzionale essenziale, in cui consiste il prodotto tipico e, in quanto tale, irripetibile del potere costituente (ciò che, operando una distinzione in relazione alla qualità normativa, la giurisprudenza della Corte costituzionale chiama «principi supremi della Costituzione»), e una costituzione strumentale, la quale è modificabile dal potere costituito di revisione.

Si può operare, poi, una ulteriore distinzione tra le norme costituzionali, potendo esse essere a efficacia diretta (ossia immediatamente vincolanti per tutti i soggetti dell'ordinamento), oppure a efficacia indiretta, che a loro volta possono essere norme a efficacia differita, norme di principio o norme programmatiche.

Queste ultime due categorie, in particolare, costituiscono una base definita dalla Costituzione e perciò sottratta al dibattito politico, rappresentando un vincolo, oltre che di fine, anche negativo per il legislatore, ed incarnando nella loro struttura le modalità di esplicazione del costituzionalismo in una società pluralistica.

LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LEGGI COSTITUZIONALI

Sono fonti previste dall'art. 138 della Costituzione, il quale prefigura un procedimento aggravato rispetto a quello legislativo ordinario: è infatti necessaria, da parte delle due assemblee legislative, una doppia deliberazione, l'una dall'altra a distanza non inferiore di tre mesi, richiedendosi per la seconda deliberazione la maggioranza assoluta dei membri del collegio (e non la maggioranza dei votanti), con la possibilità, ove non si raggiunga la superiore maggioranza dei due terzi, che il perfezionamento dell'atto sia subordinato all'esito di un referendum confermativo.

Questo particolare procedimento configura un potere costituito, continuativo ed inesauribile, anche se eccezionale. Con il medesimo procedimento, vengono adottati gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, i quali però consistono non in leggi di revisione, bensì in leggi di attuazione della Costituzione.

La Costituzione della repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 è un documento composto da 139 articoli, che stabilisce i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Tali principi riguardano sia i rapporti tra i cittadini e lo stato, sia l’organizzazione dei pubblici poteri.

La Costituzione italiana è una costituzione rigida: ciò significa che non può essere modificata da norme di rango inferiore e in particolare dalle leggi ordinarie del parlamento. Le norme costituzionali possono essere abrogate, modificate, integrate soltanto dalle leggi costituzionali che vengono approvate dal parlamento con il procedimento previsto dell’ art 138 Cost. le leggi costituzionali hanno lo stesso rango delle norme della Costituzione.

LE FONTI PRIMARIE: LE LEGGI

La Camera dei Deputati ha sede a Roma

Le fonti primarie del diritto si collocano, nella scala gerarchica, immediatamente al di sotto della Costituzione. La fonte primari per eccellenza è costituita dalle leggi ordinarie del parlamento. Con il termine legge ci si riferisce esclusivamente agli atti normativi che vengono approvati dal parlamento.

Esistono altre fonti del diritto con il nome di leggi: legge costituzionali, leggi regionali, mentre legge senza ulteriori aggettivi indica le leggi ordinarie del parlamento. Tutte le leggi incontrano il limite costituito dalle norme della Costituzione e delle leggi costituzionali alle quali esse sono subordinate in base al principio di gerarchia. Inoltre, per il principio di competenza, le leggi dello stato non possono regolare le materie riservate alla competenza delle regioni e dell’Unione

Europea.

Palazzo Madama: è sede del Senato della Repubblica

FONTE PRIMARIA: LE LEGGI REGIONALI

Sia lo stato che le regioni hanno competenza legislativa, possono cioè fare leggi obbligatorie per i propri cittadini.

La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto una ripartizione delle competenze tra stato e regioni che accresce notevolmente i poteri delle regioni. Il nuovo testo dell’articolo 117 costituzionale distingue infatti tre forme diverse di competenza legislativa:

§ Le materie di competenza esclusiva dello stato. Esse possono essere regolate soltanto con la legge dello stato. Esse riguardano le prerogative fondamentali della sovranità: politica estera e rapporti internazionali, immigrazione, difesa e sicurezza dello stato, norme generali sull’istruzione, previdenza sociale, dogane, protezione dei confini nazionali, tutela dell’ambiente e dei beni culturali, tutela del risparmio. In queste materie le regioni non possono emanare proprie leggi, non sono ammesse differenze fra una regione ed un’altra.

§ Le materie di competenza concorrente fra stato e regione. Esse sono regolate da entrambi: lo stato fissa i principi fondamentali con proprie leggi dette leggi quadro e le regioni sono poi libere di emanare disposizioni più particolareggiate secondo le specifiche esigenze locali o orientamenti politici. Questo sistema permette l’esistenza di regole diverse tra una regione ed un’altra, ma con base comune. Esempi sono il commercio con l’estero, tutela e sicurezza del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute, porti, aeroporti e reti di trasporto e navigazione, distribuzione dell’energia.

§ Le materie di competenza esclusiva delle regioni sono tutte le altre. In tali materie le regioni hanno una competenza piena: non sono sottoposte al rispetto dei principi fissati dalle leggi dello stato. Quindi esistono norme molto diverse da una regione ad un’altra.

Le leggi regionali sono approvate dal consiglio regionale e promulgate dal presidente della regione. Se lo stato ritiene che la regione abbia emanato una legge al di fuori della sua competenza può ricorrere alla corte costituzionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge stessa e lo stesso possono fare le regioni contro le leggi dello stato.

LA NORMATIVA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE:

Il parlamento europeo di Strasburgo

I regolamenti comunitari sono norme emanate dagli organi dell’Unione Europea. Essi non sono in senso proprio fonti dell’ordinamento italiano.

Infatti, in base al trattato costitutivo della CEE del 1957, i paesi aderenti, tra cui l’Italia, si sono impegnati a riconoscere a tali organi sopranazionali il potere di emanare norme dotate di efficacia immediata negli stati membri, nelle materie indicate nel trattato stesso. Pertanto i regolamenti comunitari si applicano direttamente nell’ordinamento giuridico italiano, in tutte le materie nelle quali l’Italia, come gli altri paesi della Comunità, ha rinunciato alla propria sovranità a favore della normazione comunitaria.

Tutt’altra natura hanno le direttive comunitarie: sono anch’esse disposizioni emanate dagli oragni sopranazionali dell’Unione Europea, ma non hanno efficacia diretta nei singoli ordinamenti nazionali. Gli stati membri sono obbligati a dare a loro attuazione nel proprio ordinamento interno. Le direttive comunitarie servono per armonizzare le legislazioni interne degli stati membri su materie che sono ritenute di particolare importanza.

Facendo parte della comunità internazionale, l’Italia è parte stipulante di numerosi trattati internazionali: le loro norme sono efficaci solo in seguito all’approvazione di leggi di ratifica.

LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI

Le fonti secondarie si collocano al terzo grado della scala gerarchica delle fonti del diritto al di sotto delle norme costituzionali, delle leggi e delle altre norem primarie. Le fonti secondarie sono costituite dai regolamenti adottati dal potere esecutivo oppure dagli enti pubblici territoriali.

In base al principio di gerarchia tali regolamenti “non possono contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge” (art.4 . disp.pred.cod.civ.). altrimenti essi sono illegittimi e quindi soggetti ad annullamento da parte del giudice amministrativo.

Lo scopo principale dei regolamenti è quello di stabilire norme per l’applicazione delle leggi. Molto spesso infatti le leggi si limitano a regolare in modo generale, una certa materia e spetta al potere esecutivo definire in modo più particolareggiato le modalità di attuazione. I regolamenti di quest’ultimo tipo sono detti regolamenti esecutivi. Il potere esecutivo può tuttavia emanare anche regolamenti indipendenti, che disciplinano materie che sono regolate dalla legge.

LA RISERVA DI LEGGE:

vi sono però alcune materie che il potere esecutivo non può disciplinare con i propri regolamenti, perché la Costituzione ha voluto attribuire tale compito esclusivamente alle leggi. Si parla in tale caso di riserva di legge.

LA CONSUETUDINE:

La grande maggioranza delle norme giuridiche del nostro ordinamento deriva da atti deliberati da pubblici poteri e redatti in forma scritta. Il diritto è però nato come diritto consuetudinario. Perché si formino delle norme consuetudinarie devono essere presenti due elementi:

§ La ripetizione continua e uniforme di un certo comportamento da parte di un gruppo sociale (elemento oggettivo o materiale);
§ La convinzione da parte dei membri di tale gruppo sociale dell’obbligatorietà di quel comportamento (elemento psicologico).

L’art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile dispone che “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati”. Da questo articolo si possono ricavare tre regole:

I. Non sono ammesse le consuetudini contrarie al diritto scritto (contra legem). Quindi in caso di contrasto tra una norma consuetudinaria e una norma del diritto scritto è sempre quest’ultima a prevalere.

II. Nelle materie regolate dal diritto scritto le norme consuetudinarie valgono solo se esplicitamente richiamate dalla legge stessa.

III. Nelle materie non regolate dal diritto scritto la consuetudine può produrre norme giuridiche pienamente efficaci.

Le norme consuetudinarie non possono comunque essere applicate nel campo del diritto penale. Lo esclude l’articolo 25 c. 2 della Costituzione stabilendo che “ nessuno può essere punito se non in forza di una legge”.

Le consuetudini locali vengono raccolte e pubblicate a cura delle camere di commercio. Tali pubblicazioni non hanno però il valore di fonti del diritto, ossia non trasformano le norme consuetudinarie in norme scritte. Infatti chi ritenga che una consuetudine locale sia diversa da come risulta da tali pubblicazioni può farla valere, se riesce a provarne l’esistenza.

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