GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
IL GIUSNATURALISMO
Il filosofo
giusnaturalista Locke IL
GIUSNATURALISMO: Il giusnaturalismo
muove dalla convinzione che l’uomo, con il solo aiuto dalla ragione,
possa individuare norme di comportamento che preesistono alle norme del
diritto positivo ( statale o consuetudinario) e che queste ultime possano
raggiungere i fini che si propongono soltanto in quanto si basino su presupposti
oggettivi individuati razionalmente. I giusnaturalisti ricorsero all’artificio
di ipotizzare uno stato di natura preesistente all’istituzione di
ogni potere politico. Stabilire come in questo stato di natura gli uomini
si dovessero comportare per soddisfare i loro bisogni naturali significava
individuare i presupposti oggettivi necessari sui quali doveva basarsi l’ordinamento
giuridico. Questi presupposti venivano chiamati leggi di natura o diritto
naturale. Per
Hobbes lo stato di natura è una situazione di estrema insicurezza:
da un lato, ognuno il diritto di appropriarsi per la propria sopravvivenza,
di tutte le cose e ciò genera una guerra latente o palese di tutti
contro tutti; d’altro lato, gli accordi che in questa situazione vengono
stipulati tra gli individui sono del tutto precari: mancando un’autorità
al di sopra delle parti capace di farli osservare, essi possono impunemente
essere violati non appena ci si accorge che non conviene osservarli. La
ragione consiglia dunque, per la sopravvivenza di tutti, di creare un sovrano
(che può essere un uomo o un’assemblea di uomini) al quale
conferire con un patto sia il potere di decidere tutte le norme della convivenza
civile, sia il monopolio della forza necessaria per farle osservare. Il
giusnaturalista Hobbes Lo
stato di natura ipotizzato da Locke è invece una situazione in cui,
senza l’intervento di un’autorità, si sviluppa già
una vita sociale. Infatti , osserva Locke, per sopravvivere l’uomo
deve soddisfare i suoi bisogni; ma per raggiungere questo fine egli ha,
per natura, un solo mezzo: applicare il suo lavoro al mondo esteriore. Nello
stato di natura, pertanto, secondo Locke, l’uomo ha il diritto naturale
di appropriarsi, non già di tutte le cosa (come sosteneva Hobbes)
ma soltanto di quelle cose che rappresentano il risultato del suo lavoro
e che sono necessarie alla soddisfazione dei suoi bisogni: questo diritto
è il diritto di proprietà che ogni individuo ha già
nello stato di natura perché deriva dalla costituzione fisica dell’uomo.
Per appropriarsi delle cose prodotte da altri, necessarie ai suoi bisogni,
l’uomo ha un mezzo razionale già nello stato di natura: scambiare
i risultati del suo lavoro con i risultati del lavoro altrui. Dunque, già
precedentemente all’istituzione di ogni legge positiva si sviluppano
tra gli uomini gli scambi (e si stipulano quindi contratti) che danno luogo
a una vita associata. IL
POSITIVISMO GIURIDICO: Nel
corso dell’ottocento a mano a mano che la borghesia si consolidava
come classe dominante, l’impostazione giusnaturalistica venne ripudiata
negli studi di teoria generale del diritto e si affermò gradatamente
una diversa ideologia che va sotto il nome di positivismo giuridico. Il
principale rappresentante di questo nuovo indirizzo è stato nel nostro
secolo il filosofo austriaco Kelsen. La
critica al giusnaturalismo svolta dal positivismo giuridico mira anzitutto
a dimostrare l’impossibilità di trovare, con la ragione, regole
di comportamento valide per tutti. Il positivismo giuridico giunge a definire
il diritto come una mera tecnica di controllo sociale, consistente nel minacciare
e applicare sanzioni alla quale ricorrono tutte le società organizzate
per influire sul comportamento degli individui. I fini di questa tecnica
possono essere i più diversi. Torna all'inizio
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IL DIRITTO NATURALE SECONDO HOBBES E LOCKE: