GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

IL GIUSNATURALISMO


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Il filosofo giusnaturalista Locke

IL GIUSNATURALISMO: Il giusnaturalismo muove dalla convinzione che l’uomo, con il solo aiuto dalla ragione, possa individuare norme di comportamento che preesistono alle norme del diritto positivo ( statale o consuetudinario) e che queste ultime possano raggiungere i fini che si propongono soltanto in quanto si basino su presupposti oggettivi individuati razionalmente. I giusnaturalisti ricorsero all’artificio di ipotizzare uno stato di natura preesistente all’istituzione di ogni potere politico. Stabilire come in questo stato di natura gli uomini si dovessero comportare per soddisfare i loro bisogni naturali significava individuare i presupposti oggettivi necessari sui quali doveva basarsi l’ordinamento giuridico. Questi presupposti venivano chiamati leggi di natura o diritto naturale.


IL DIRITTO NATURALE SECONDO HOBBES E LOCKE:

Per Hobbes lo stato di natura è una situazione di estrema insicurezza: da un lato, ognuno il diritto di appropriarsi per la propria sopravvivenza, di tutte le cose e ciò genera una guerra latente o palese di tutti contro tutti; d’altro lato, gli accordi che in questa situazione vengono stipulati tra gli individui sono del tutto precari: mancando un’autorità al di sopra delle parti capace di farli osservare, essi possono impunemente essere violati non appena ci si accorge che non conviene osservarli. La ragione consiglia dunque, per la sopravvivenza di tutti, di creare un sovrano (che può essere un uomo o un’assemblea di uomini) al quale conferire con un patto sia il potere di decidere tutte le norme della convivenza civile, sia il monopolio della forza necessaria per farle osservare.

 

Il giusnaturalista Hobbes

Lo stato di natura ipotizzato da Locke è invece una situazione in cui, senza l’intervento di un’autorità, si sviluppa già una vita sociale. Infatti , osserva Locke, per sopravvivere l’uomo deve soddisfare i suoi bisogni; ma per raggiungere questo fine egli ha, per natura, un solo mezzo: applicare il suo lavoro al mondo esteriore. Nello stato di natura, pertanto, secondo Locke, l’uomo ha il diritto naturale di appropriarsi, non già di tutte le cosa (come sosteneva Hobbes) ma soltanto di quelle cose che rappresentano il risultato del suo lavoro e che sono necessarie alla soddisfazione dei suoi bisogni: questo diritto è il diritto di proprietà che ogni individuo ha già nello stato di natura perché deriva dalla costituzione fisica dell’uomo. Per appropriarsi delle cose prodotte da altri, necessarie ai suoi bisogni, l’uomo ha un mezzo razionale già nello stato di natura: scambiare i risultati del suo lavoro con i risultati del lavoro altrui. Dunque, già precedentemente all’istituzione di ogni legge positiva si sviluppano tra gli uomini gli scambi (e si stipulano quindi contratti) che danno luogo a una vita associata.

IL POSITIVISMO GIURIDICO:

 

Il positivista giuridico kelsen

Nel corso dell’ottocento a mano a mano che la borghesia si consolidava come classe dominante, l’impostazione giusnaturalistica venne ripudiata negli studi di teoria generale del diritto e si affermò gradatamente una diversa ideologia che va sotto il nome di positivismo giuridico. Il principale rappresentante di questo nuovo indirizzo è stato nel nostro secolo il filosofo austriaco Kelsen.

La critica al giusnaturalismo svolta dal positivismo giuridico mira anzitutto a dimostrare l’impossibilità di trovare, con la ragione, regole di comportamento valide per tutti. Il positivismo giuridico giunge a definire il diritto come una mera tecnica di controllo sociale, consistente nel minacciare e applicare sanzioni alla quale ricorrono tutte le società organizzate per influire sul comportamento degli individui. I fini di questa tecnica possono essere i più diversi.

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