

Palazzo Chigi si affaccia su Piazza della Colonna a Roma ed è sede della Presidenza del Consiglio (stampa di fine 1700)
Sotto la denominazione di Governo si comprende il complesso di organi di uno Stato che costituiscono il Potere Esecutivo.
Il Governo di uno Stato comporta la elaborazione di una particolare linea direttiva (programma di governo) che, tenendo conto delle varie correnti politiche presenti in Parlamento, e che trovano la loro espressione organizzata nei partiti politici e quindi nei Gruppi Parlamentari, nonché delle istanze dell'opinione pubblica, cerca di risolvere i problemi generali della Comunità statale.
Cosicché come Governo, nel senso organico, si designa il complesso di autorità destinate a concretare le decisioni politiche, e Governo, in primo luogo, è il cosiddetto Ministero o Gabinetto di Governo, cioè l'insieme dei Ministri raccolti intorno ad un programma di azione comune. Al Governo dello Stato partecipano, nei limiti delle loro competenze, i singoli rami in cui è diviso il parlamento per l'opera di controllo che, direttamente o indirettamente, esse esplicano sul Gabinetto di Governo.

Palazzo Chigi oggi
A seconda di come viene scelta la figura di capo del governo e di quali sono i suoi rapporti con gli altri poteri dello stato, esistono diverse forme di governo: monarchia, teocrazia, democrazia, dittatura, eccetera. Negli stati moderni basati sulla divisione dei poteri, il governo detiene il potere esecutivo, mentre gli altri due sono conferiti al Parlamento (Potere legislativo) e alla magistratura (Potere giudiziario).
Oltre a condurre l'ordinaria amministrazione dello stato, il governo propone al Parlamento disegni di legge, che vengono discussi dal Parlamento e poi votati: se il voto ha esito favorevole, la legge proposta viene approvata ed entra in vigore dopo un certo lasso di tempo, detto di vacatio legis.
IL GOVERNO IN ITALIA


In alto, l'attuale Presidente del Consiglio On. Romano Prodi (prima immagine), e l'ex Premier On. Silvio Berlusconi
Il
governo in Italia è un organo collegiale composto dal Presidente
del Consiglio e dai Ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri;
spetta a questo il potere esecutivo.
Il Governo è un Organo Costituzionale in quanto previsto Costituzione
italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 ed ha la sua sede ufficiale
a Palazzo Chigi in Piazza Colonna a Roma.

Durata delle legislatura
Nomina del governo
Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica. Anche i Ministri, indicati dal Presidente del Consiglio, sono nominati dal Presidente della Repubblica.
Ottenuta
la nomina, il governo giura nella mani del Presidente della Repubblica
e successivamente si reca in entrambe le camere del Parlamento per ottenerne
la fiducia, tramite una votazione effettuata per appello nominale dei
rappresentati eletti.
Il governo deve ottenere la fiducia del Parlamento entro dieci giorni
dalla nomina.
Funzioni:


L'attuale Presidente del Consiglio On. Romano Prodi
Il governo esercita l'iniziativa legislativa (art. 71 cost.), può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge (art. 72 cost.), emana Decreti Delegati (art. 76) e Decreti Legge (art. 77) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle Leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato (art. 81 cost.), solleva la questione di legittimità rispetto le leggi regionali (art. 123 cost. e art. 127 cost.) nel caso ritenga che il consiglio abbia ecceduto nelle sue competenze.
Attività del consiglio:
Il
Presidente del consiglio dirige l'attività generale del governo,
coordina l'attività del Consiglio dei Ministri, dovendone anche
mantere l'indirizzo politico ed amministrativo.
I ministri partecipano all'attività di
governo, sia collegialmente per gli atti generali demandati al Consiglio
dei Ministri, sia singolarmente per gli atti svolti dai Ministeri.
Responsabilità:
Il Presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del governo, i ministri lo sono collegialmente per gli atti del Consiglio e individuamente per gli atti dei propri dicasteri.
Eleggibilità:
I ministri possono essere indicati dal Presidente del Consiglio anche tra persone al di fuori dei membri del Parlamento (art. 64 cost.). In questo caso hanno comunque diritto a partecipare alle sedute del Parlamento, diritto che si tramuta in obbligo se richiesto dai membri del Parlamento.
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