GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

L'inadempimento


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INADEMPIMENTO IN GENERALE

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno così provocato al creditore, a meno che non riesca a provare che l’inadempimento è determinato da un’impossibilità della prestazione, a lui non imputabile. Questa è la norma generale di base della responsabilità del debitore per i danni subiti al creditore: questa regola è detta “responsabilità contrattuale”.

Poco tempo dopo trascorso l’inadempimento il debitore viene a trovarsi in mora: se a questo punto egli adempie, il suo adempimento è tardivo ed egli è tenuto a risarcire il danno così prodotto al creditore. Se invece il debitore persevera nel non adempiere, il creditore è costretto, se vuole ottenere la prestazione dovuta, a rivolgersi al giudice.

Egli deve allora dare la prova di essere creditore di quella certa prestazione. Se non vi riesce, allora non potrà avere alcuna soddisfazione, se invece vi riesce, ha adempiuto il suo onere probatorio, sicché a questo punto grava sul debitore l’onere di difendersi. Le possibilità di difesa del debitore sono numerose:

- Può darsi che il debitore si difenda negando si essere tale, ossia di avere un debito. In questo caso egli ha l’onere della prova. Se vi riesce nulla deve, poiché l’obbligazione non è mai sorta.

- Può darsi che il debitore si difenda negando di essere inadempiente, cioè affermando che la prestazione effettuata, considerata inesatta dal creditore, costituisce invece l’esatto adempimento. Se segue questa linea di difesa, egli deve fornire la prova che la prestazione eseguita corrisponde a quella dovuta sotto tutti gli aspetti. Se riesce a fornire questa prova è liberato e l’obbligazione è estinta,

· Può darsi che il debitore si difenda affermando che la mancata esecuzione della prestazione, oppure la difformità tra la prestazione eseguita e quella dovuta dipendono da un’impossibilità sopravvenuta, cioè verificatasi dopo che l’obbligazione è sorta, e derivante da una causa a lui non imputabile. Se segue questa linea di difesa egli, oltre a dare la prova dell’impossibilità, deve anche dimostrare che le cause che l’hanno prodotta non sono a lui imputabili. Soltanto se riesce a fornire entrambe queste prove, l’obbligazione è considerata estinta per impossibilità patrimoniale nei confronti del creditore.

· Può darsi, infine, che il debitore trascuri ogni difesa efficace e perseveri nel non adempiere.

LA MORA DEL DEBITORE

La situazione di mora del debitore consiste in una serie di effetti sfavorevoli per il debitore stesso; può avere inizio automaticamente, oppure su iniziativa del creditore. Condizione fondamentale è che il debitore non adempia la propria obbligazione nel termine stabilito, senza ritardo.

Il ritardo del debitore non significa in modo certo che egli non adempierà in futuro. In alcuni casi tuttavia, appare assai probabile che l’adempimento non vi sarà. la costituzione in mora del debitore si verifica automaticamente quando:

- L’obbligazione di risarcire il danno derivante da un fatto illecito
- Qualsiasi obbligazione alla quale il debitore abbia dichiarato per scritto di non voler adempiere,
- Qualsiasi obbligazione scaduta che dev’essere adempiuta al domicilio del creditore.

In tutti gli altri casi, è necessario che il creditore reagisca attivamente all’inadempimento del debitore, e precisamente che gli richieda in forma scritta l’adempimento. Solo così il debitore è costituito in mora. Gli effetti della costituzione in mora sono assai importanti, e sono naturalmente sfavorevoli al debitore:

a) Se si tratta di un’obbligazione avente a oggetto una somma di denaro il debitore, oltre a restar obbligato a pagarla, è anche obbligato a pagare al creditore, in più, gli interessi moratori, dal giorno della costituzione in mora, in misura legale del 2,5% annuo,
b) Se si tratta di un’obbligazione di fare o di un’obbligazione di dare cose diverse dal denaro, il debitore diventa responsabile anche dell’impossibilità, sopravvenuta successivamente alla costituzione in mora, derivante da cause a lui non imputabili.

ESECUZIONE FORZATA:

Dopo la messa in mora dei debitore, il creditore può ricorrere all’esecuzione forzata: egli può ottenere il risarcimento anche contro la volontà del debitore, seguendo una procedura articolata e complessa, disciplinata dal codice di procedura civile.

Processo di cognizione: il creditor può ottenere che il giudice accerti il suo diritto e condanni il debitore a eseguire la prestazione

Processo di esecuzione: il creditore può ottenere ciò che era oggetto della prestazione inadempiuta, come la consegna di una cosa determinata, oppure può ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della prestazione inadempiuta e al maggior danno eventualmente subito (in quest’ultimo caso si parla di esecuzione forzata mediante espropriazione, consistente nel pignoramento dei beni del debitore, alla loro vendita all’incanto, cioè all’asta, e all’assegnazione del denaro ricavato al creditore)

INADEMPIMENTO & IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Il debitore è inadempiente quando non esegue esattamente la prestazione dovuta senza un motivo legittimo; e l’unico motivo legittimo è il fatto che la prestazione sia divenuta impossibile per una causa non imputabile al debitore. La legge non distingue tra i diversi casi nei quali c’è un inadempimento:

- Il caso in cui l’intera prestazione non viene eseguita;
- Il caso in cui la prestazione viene eseguita in modo non esatto
- Il caso in cui la prestazione non può essere eseguita esattamente, o non può essere eseguita del tutto, poiché si è verificata una causa che la rende impossibile e che è imputabile al debitore.

Il debitore è responsabile e deve risarcire il danno al creditore.

L’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore:

L’unico motivo legittimo grazie al quale il debitore può liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno per non avere eseguito puntualmente la prestazione è l’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore: egli ha l’onere di dare la prova che questa è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile.

L’impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione, quando non è imputabile al debitore, è spesso detta anche impossibilità liberatoria e ha l’effetto di estinguere ‘obbligazione: è una della cause di estinzione dell’obbligazione.

Occorre che l’impossibilità sia sopravvenuta, cioè che si verifichi in un momento successivo a quello in cui l’obbligazione è sorta.

Il significato della locuzione “impossibilità non imputabile al debitore” è assai complesso. Una prestazione è divenuta oggettivamente impossibile per caso Fortunio, cioè per un evento imprevedibile e inevitabile, oppure per una forza maggiore, cioè per una forza alla quale non è possibile resistere, come un fatto di un terzo o un ordine di un’autorità.

La responsabilità del debitore per l’inadempimento si estende fino a un limite, varcato il quale ci si trova in una situazione di impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore.

L’impossibilità può essere totale oppure parziale: è totale quando un evento impedisce del tutto l’adempimento, è parziale quando resta possibile un adempimento parziale. In quest’ultimo caso il debitore è ancora tenuto a eseguire la prestazione.

L’impossibilità liberatoria di eseguire la prestazione può essere definitiva o temporanea: se è definitiva l’obbligazione si estingue, se è solo temporanea, invece, in primo luogo l’obbligazione non si estingue e in secondo luogo il debitore non è responsabile del ritardo dell’adempimento.

Se le prestazioni sono due, in alternativa fra loro, l’impossibilità sopravvenuta su una di esse non estingue l’obbligazione: il debitore è tenuto a eseguire l’altra.

CONFINE TRA INADEMPIMENTO E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Il problema centrale della responsabilità per inadempimento e dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore consiste nel determinare il punto in cui si trova il confine che li separa. ù

Le regole che disciplinano questa materia hanno la caratteristica di essere piuttosto generiche e di dover essere applicate tenendo presenti con molta attenzione le varie situazioni concrete che sono chiamate a regolare. Nell’applicarle, il giudice compie una valutazione comparativa degli interessi in gioco.

LA CLAUSOLA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Può accadere che le parti inseriscano nel titolo dell’obbligazione una clausola che esonera una di esse dalla responsabilità per inadempimento: questa clausola è valida. È dichiarata illecita, e di conseguenza nulla, la clausola di esonero dalla responsabilità per inadempimento che giunga fino al punto di escludere del tutto oppure limitare preventivamente la responsabilità del debitore per il dolo (inadempimento volontario) o per la colpa grave (come grande mancanza di diligenza).

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