GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
L'iniziativa legislativa
I Parlamentari della maggioranza sono i primi soggetti ad aver un'iniziativa legislativa
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA
L'iniziativa
legislativa consiste nell'attribuzione a determinati soggetti del potere
di presentare alcuni atti per la produzione normativa.
L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge,
l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente
sono sinonimi.
I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:
·
il Governo
· ciascun parlamentare
· il popolo con raccolta di 50.000 firme
· il CNEL
· i Consigli regionali
· i Consigli comunali
Per quel che riguarda le Regioni italiane, l'iniziativa legislativa è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni ordinarie, art. 123.
Il
seguito della voce tratterà esclusivamente l'iniziativa legislativa
statale nell'ordinamento italiano.
Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è
la medesima per il principio di parità formale.
Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre
iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti
l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato
contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate
ad alcuni soggetti (v. ultimo paragrafo).
Iniziativa del Governo:
Il
governo è uno dei soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa.
Giuridicamente equiparabile per valore all'iniziativa degli altri soggetti,
è senz'altro però ben più pesante sul piano politico,
essendo il Governo organo istituzionale col compito di attuare un piano
ben definito e disponendo di una maggioranza precostituita in parlamento:
le proposte di legge governative, pertanto, vengono approvate molto
più facilmente delle altre. Questo è vero in parte, dato
che il bipolarismo italiano porta a maggioranze eterogenee e poco compatte,
con il risultato dell'indebolimento della proposta di legge governativa
e il favorire di leggi-omnibus o l'uso sconsiderato dei decreti legge.
Il
procedimento di formazione è specifico: inizia con la proposta
di uno o più ministri all'interno del Consiglio dei Ministri
di un progetto di legge; deliberazione del consiglio; decreto di autorizzazione
del Presidente della Repubblica per la presentazione alle Camere.
Il Presidente può rinviare il progetto
al Governo per questioni di merito, o rifiutare definitivamente l'autorizzazione
in mancanza di requisiti essenziali dell'atto o per il configurarsi
dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione previsti
dall'art.90.
Iniziativa parlamentare:
L'iniziativa parlamentare, disciplinata dall'art.71 della Costituzione, è quella che "appartiene a ciascun membro delle Camere". Titolare, quindi, dell'iniziativa è ciascun membro del Parlamento (o a ciascun gruppo), il quale per una norma consuetudinaria ben consolidata, può presentare il progetto di legge solo al proprio ramo del Parlaento.
Le proposte parlamentari sono le più numerose, ma anche le meno approvate: questo perché non hanno l'appoggio della maggioranza precostituita e perché spesso sono leggi di poca rilevanza, che tutelano interessi locali o ristretti.
Iniziativa
del CNEL
L'iniziativa del CNEL è disciplinata dall'art.99
comma 3 della Costituzione, che delega la legge per fissare i limiti
di esercizio di questo potere. L'attuale legge in vigore (L.30 dicembre
1986, n.936), tuttavia, non pone limiti ma pone l'organo in questione
sullo stesso piano degli altri soggetti.
Iniziativa popolare:

Raccolta di firme in strada: un progetto di legge di iniziativa popolare deve essere firmato da 50000 elettori.
Il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante presentazione di un progetto di legge, questo progetto deve essere firmato da 50.000 elettori. Il procedimento è analogo a quello che avviene per il referendum.
Iniziativa
regionale:
L'iniziativa regionale è disciplinata dall'art.121
della Costituzione, che attribuisce il relativo esercizio al Consiglio
regionale. Essendo una norma di immediata applicazione, quindi ogni
regione può esercitare l'iniziativa che le spetta a prescindere
se il proprio Statuto lo preveda o meno.
Le proposte di legge regionali vengono approvate dal Consiglio regionale
e presentate ad un ramo del Parlamento dal Presidente della Giunta.
Il ramo viene scelto dal Consiglio durante la deliberazione, o in mancanza,
dal Presidente stesso.
Iniziativa
riservata e vincolata
Si parla di iniziativa riservata quando, in determinati
casi, il potere di poter proporre una proposta di legge al Parlamento
non è libero a tutti i soggetti previsti, bensì limitato
a uno o pochi soggetti.
Si ha iniziativa riservata innanzitutto quando la riserva è espressamente stabilita da una disposizione costituzionale (art.81 comma 1; art.77 comma 2; etc.): esempio tipico la legge di bilancio e di rendiconto consuntivo, che deve essere presentata necessaria dal Governo e approvata dal Parlamento. Altro tipo sussiste quando la riserva è implicitamente ricavabile dalla Costituzione, come ad esempio le leggi che regolano le confessioni religiosi all'interno dello Stato, di iniziativa del Governo.
Oltre all'iniziativa riservata, esistono casi di iniziativa vincolata (o dovuta), nei quali l'atto va necessariamento presentato in Parlamento, a volte anche entro certi limiti temporali (si pensi alla conversione del decreto-legge).
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