GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Le persone


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LE PERSONE:

La capacità giuridica: Le persone giuridiche: sono gli individui con sembianze umane titolari di diritti e di doveri. La capacità giuridica è l’idoneità di una persona a essere oggetto di diritti e obblighi. Le persone sono, giuridicamente parlando, gli individui con sembianze umane.

La capacità giuridica spetta a qualsiasi essere umano per il solo fatto di essere nato e a partire dal momento della nascita, non gli può essere tolta per nessuna ragione e cessa solo con la morte. Questa regola ci appare oggi banale, ovvia ed è ben difficile pensare di non poter farne a meno.

Oggigiorno un soggetto è giuridicamente morto quando cessano le attività celebrali: in questo modo si può effettuare al trapianto di organi poiché questi sono ancora irrorati di sangue e possono funzionare attivamente. Fino a pochi anni fa un soggetto era giuridicamente morto quando cessava di battere il cuore: non era però possibile effettuare il trapianto di organi perché questi risultavano danneggiati.

I soggetti della capacità giuridica sono persone fisiche e persone giuridiche. Le persone fisiche sono gli esseri umani. Diverse dalle persone fisiche sono le persone giuridiche, organizzazioni collettive, enti, con la cui creazione gli esseri umani riuniscono le proprie forze per perseguire i propri interessi in forma associata.

CAPACITÀ D’INTENDERE E DI VOLERE:

Per capacità di intendere e di volere s’intende la capacità effettiva di una persona di avere la coscienza dei propri pensieri e delle proprie azioni., di comprendere le cose della vita e di badare ai propri interessi. Essa è un dato naturale, tanto che si parla di capacità naturale.

CAPACITÀ DI AGIRE: è la capacità di una persona di disporre dei propri diritti, cioè di compiere atti giuridicamente validi volti ad acquistare diritti, a cederli, ad assumere obblighi. È la capacità di compiere atti giuridicamente validi. Un individuo è capace quando è in grado di rendersi conto di ciò che l’atto da lui compiuto produce.

Ha dunque fondamento logico nell’idoneità di una persona a badare ai propri interessi e quindi a disporre in modo sensato ai diritti. Questa capacità è attribuita dalla legge a tutti e si acquista al compimento del diciottesimo anno di età: essa è un dato legale poiché si ottiene con la maggiore età.

MINORE ETÀ & INTERDIZIONE
La legge prevede norme particolari per coloro che sono incapaci di agire: ve ne sono due specie, la minore età e l’interdizione.

MINORE ETÀ: Il minorenne è incapace di agire: solo con il compimento della maggiore età si acquista la capacità di agire. Gli atti giuridici che il minorenne non può validamente compiere sono compiuti al suo posto sai suoi legali rappresentanti, cioè dai genitori che esercitano la potestà sul figlio. Gli atti giuridici compiuti da minorenni sono annullabili, e possono essere annullati dal giudice con sentenza. Si tratta di una tutela generale e preventiva.

INTERDIZIONE: una persona può essere interdetta se si trova abitualmente in uno stato d’infermità mentale grave e l’intedizione è necessaria per assicurarle un’adeguata protezione. La richiesta di interdizione può essere chiesta dai parenti, dall’amministrazione di sostegno o da qualsiasi soggetto.

Essa viene decisa dal tribunale con una sentenza, nella quale vengono nominati il tutore, colui che sostituisce l’interdetto ed è responsabile di tutte le sue azioni, è il protutore, che sostituisce il tutore che si trovi in conflitto interessi con l’interdetto.

Gli atti giuridici compiuti dall’interdetto non sono validi, e sono annullabili. Vi sono alcuni atti giuridici di carattere strettamente personale che non possono essere compiuti dall’interdetto né dal tutore in quanto personalissimi. Il tutore sostituisce integralmente l’interdetto.

Egli è il legale rappresentante dell’interdetto: ciò significa che lo sostituisce nel compimenti di qualsiasi atto giuridico. Il tutore deve avere cura della persona dell’interdetto e deve amministrarne il patrimonio. L’attività del tutore è soggetta a controllo del giudice tutelare. Il tutore ha il dovere:

- Redigere un inventario dei beni dell’interdetto,
- Deve eseguire le prescrizioni stabilite dal giudice tutelare per quanto riguarda la cura della persona dell’interdetto e l’amministrazione del suo patrimonio
- Deve compiere tutti gli atti giuridici che appaiono opportuni nell’interesse dell’interdetto
- Deve presentare il rendiconto finale.

INABILITAZIONE: Se il soggetto è solo parzialmente incapace non viene nominato il tutore, ma un curatore per aiutare l’inabilitato. Si parla in questo caso di inabilitazione. L’inabilitazione viene decisa dal tribunale con una sentenza, nella quale viene nominato il curatore.

Il curatore non ha la rappresentanza legale dell’inabilitato, ma solo la funzione di collaborare con lui nel prendere le decisioni di maggiore importanza economica, integrando nella stipulazione dei contratti la sua volontà con quella dell’inabilitato.

Gli atti giuridici di carattere patrimoniale di straordinaria amministrazione possono essere compiuti validamente soltanto quando l’inabilitato viene assistito dal suo curatore, altrimenti sono annullabili. Invece gli atti giuridici di carattere patrimoniale di ordinari amministrazione e gli atti di carattere strettamente personale possono essere compiuti dalla persona inabilitata.

EMANCIPAZIONE: è un’eccezione alla regola. Il minore fino a 18 anni non ha legalmente capacità di intendere e volere. Tuttavia già a 16 anni egli può compiere atti giuridici famigliari: il matrimonio, previa autorizzazione del tribunale dei minori, il riconoscimento di un figlio naturale e il consenso a essere riconosciuto da un genitore naturale, ma anche chiedere il proseguimento di un’attività famigliare.

L’emancipazione è dunque la capacità di acquisire di agire prima dei 18 anni. Il minorenne è capace di agire e di compiere atti giuridici di normale amministrazione, ma non di amministrazione straordinaria, che posso essere fatti solo con una supervisione di un curatore.

Emancipazione ed inabilitazione sono revocabili.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: quando il soggetto è incapace o inabilitato può essere affiancato da un soggetto. L’amministrazione di sostegno è stato introdotta nel 2004 e il suo scopo è quello di aiutare il soggetto debole nelle sue relazioni sociali e giuridiche, affiancandogli un’altra persona che lo sostenga responsabilmente. L’amministrazione di sostegno ha lo scopo di limitare la capacità di agire del soggetto debole, per proteggere il suo patrimonio e quello dei suoi famigliari contro le dannose azioni che il soggetto potrebbe compiere.

Essa non è fondata sull’accettata incapacità d’intendere e di volere della persona: l’amministratore di sostegno può essere nominato anche se il beneficiario è capace di intendere e volere. L’amministratore viene nominato dal tribunale deve svolgete la sua attività gratuitamente.

L’amministratore può essere designato dalla persona debole stessa. In mancanza viene nominato dal giudice tutelare che sceglie tenendo conto esclusivamente delle esigenze di cura della persona e del suo patrimonio. Il decreto di nomina dell’amministratore stabilisce la durata dellì’incarico, le regole riguardanti il rendiconto, gli atti che non possono essere compiuti dal beneficiario, ma solo dall’amministratore, gli atti che il beneficiario può compiere solo se assistito dall’amministratore.

Nullità: atto che è nullo e che no produce alcun effetto giuridico
Annullamento: l’atto produce un effetto, ma questo può essere annullato dal giudice.

LE GARANZIE COSTITUZIONALI: nei primi dieci articoli della Costituzione vi sono le garanzie costituzionali: la presenza di diritti nella Costituzione garantisce che essi non vengano modificati facilmente. Vengono regolati diritti personalissimi, che sono :

- Integrità fisica: Oltre ad essere frequentemente un reato punito dalle norme penali è comunque di regola un danno ingiusto. Entro questa regola generale devono essere inquadrati alcuni problemi particolari: le operazioni chirurgiche e il trapianto degli organi.
- Diritto alla vita: Si tratta di un diritto personalissimo consistente nella crescita e nella cura da parte dei genitori, ma anche dello Stato. Il cittadino italiano è figlio di cittadini italiani, ma si considera cittadino italiano anche i figli di genitori ignoti.

- Il nome: chiunque ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome, cioè del nome personale, nome famigliare e, se particolarmente importante, pseudonimo. È illecita ogni lesione di questo diritto, cioè l’utilizzazione del nome di una persona senza il suo consenso. Il titolare del diritto al nome può ottenere che il giudice emetta una sentenza con la quale ordina la cessione del comportamento illecito, cioè l’abuso del nome.

- L’onore. Chiunque ha diritto a non vedersi attribuire caratteristiche personali, opinioni, progetti, azioni disonorevoli o infamanti. Questo diritto è tutelato innanzitutto contro le violazioni proibite dalla legge penale, e precisamente quelle che costituiscono i reati di ingiuria e di diffamazione.

- L’identità personale. Chiunque ha diritto a non vedere travisate le sue scelte di pensiero e di azione, di valori e di vita,, esse costituiscono il modo di essere stesso, sul piano morale e sociale, di ogni persona, ovvero esprimono la sua identità personale nella società.

- L’immagine. Chiunque ha il diritto di non vedere diffusa o pubblicata la propria immagine senza che via abbia consentito, anche se la diffusione e la pubblicazione non contengono alcun aspetto offensivo o infamante. È necessario il consenso della persona interessata per renderne lecite la diffusione e la pubblicazione.

- Il rispetto della vita privata e famigliare: chiunque ha il diritto alla riservatezza della propria vita privata e famigliare, cioè a una sfera di intimità sia della propria persona sia della propria famiglia, sottratta alla curiosità degli estranei e alla divulgazione pubblica, ma anche sottratta a interventi coercitivi dell’autorità pubblica, salvo che siano giustificati dall’esigenza di proteggere gli interessi della collettività o i diritti di un’altra persona. Questo principio fondamentale è posto dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo.

I principali oggetti di tutela sono:

(A) il domicilio della persona, la sua corrispondenza e ogni altra sua forma di comunicazione sono proclamati inviolabili dalla Costituzione e sono protetti dalla normativa penale.,

(B) è illecito divulgare i fatti della vita privata di una persona e del suo nucleo famigliare, anche se veri e non disonorevoli: la divulgazione è illecita in qualsiasi modo avvenga.

TUTELA DEI DATI PERSONALI:

Per dati personali si intendono quei dati che riguardano e che identificano un soggetto. Sono le informazioni, relative a una persona fisica o giuridica, che permettono di identificarla. La legge regola il loro trattamento, cioè la loro raccolta, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione.

Alcuni dati, detti sensibili, sono strettamente personali e possono essere divulgati soltanto con esplicita autorizzazione del soggetto interessato. Sono i dati riguardanti: l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a organizzazioni (es. sindacati), stato di salute, vita sessuale.

I principi fondamentali del Codice sulla protezione dei dati personali del 2003 sono i seguenti:

A. È istituita un’autorità pubblica “Garante” che ha il potere di controllare la formazione e la gestione delle banche dati,
B. Chi intende trattare dati sulle persone deve di regola ottenere il consenso della persona stessa, espresso liberamente o in forma scritta, e deve illustrare gli scopi per i quali i dati verranno utilizzati. Il consenso non è necessario in alcuni casi come per i dati raccolti dall’attività giornalistica, scientifica, statistica o storica
C. I dati sensibili possono essere trattati solo in presenza di un’espressa disposizione di legge e solo per questioni di un rilevante interesse pubblico.

D. È vietato il trattamento dei dati al di fuori delle regole stabilite dalla legge.
E. Chiunque ha diritto di accedere alle informazioni raccolte sul suo conto, gratuitamente, per controllare se vi sono dati che lo riguardano e quali sono, in caso di illiceità della raccolta può chiederne la cancellazione anche ricorrendo a giudice
F. Chi cagiona ad altri un danno ingiusto mediante il trattamento di dati deve risarcire il danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, anche se non ha colpa, a meno che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

DOMICILIO E LA RESIDENZA:

Nel linguaggio comune i termini residenza, domicilio e dimora sono usati come sinonimi. Nel diritto penale esiste solo il “domicilio”, nel diritto civile sedi della persona fisica sono:

RESIDENZA: è il luogo in cui una persona vive abitualmente, dove risiede la famiglia ed è il luogo degli effetti legali. Essa risulta registrata nel registro dell’anagrafe.

DOMICILIO: è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale della sua attività e dei suoi interessi. È un luogo stabile e di regola scelto volontariamente.

DIMORA: è il luogo in cui una persona vive per qualche tempo, ma non stabilmente (es: seconde case, hotel, casa di villeggiatura ecc….)

LA MORTE; LA SCOMPARSA; L’ASSENZA; LA MORTE PRESUNTA

La morte: la capacità giuridica si estingue con la morte. I suoi effetti più importanti sono:

- L’apertura della successione, fase iniziale del procedimento che porta ad attribuire agli eredi la titolarità dei diritti e degli obblighi della persona morta che sono tali da poter essere trasferiti: per esempio, la proprietà di una cosa, il debito o un credito,
- L’estinzione di quei diritti e obblighi che non possono essere trasferiti agli eredi, in quanto strettamente inerenti alla persona che ne è titolare, per esempio, il diritto a ricevere una somma di denaro a titolo di alimenti, i diritti e gli obblighi nascenti dal matrimonio

LA SCOMPARSA: quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo domicilio o della sua residenza e non se ne hanno più notizie, il giudice su richiesta di chi vi ha interesse può nominare un curatore per la conservazione del patrimonio dello scomparso.

L’ASSENZA: trascorsi 2 anni dal giorno cui risale l’ultima notizia su una persona, il giudice su richiesta di chi vi ha interesse può dichiararne l’assenza, coloro i quali sarebbero suoi eredi possono prendere temporaneamente possesso dei suoi beni, amministrarli e utilizzarli, devono restituirli se l’assente ritorna o risulta certo che egli è ancora in vita

LA MORTE PRESUNTA: trascorsi 10 anni dal giorno cui risale l’ultima notizia sull’assente, oppure un tempo minore se la scomparsa è avvenuta in tempo di guerra o in un incidente, il giudice può dichiararne la morte presunta; gli effetti sono gli stessi della morte: le persone immesse nel possesso temporaneo dei suoi beni durante l’assenza ne possono disporre liberamente come eredi. Se il presunto morto ricompare dopo 10 anni, può solo recuperare i suoi beni nello stato in cui si trovano.

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