GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Matrimonio - divorzio - affidamento dei figli


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IL MATRIMONIO

Nel diritto italiano il termine matrimonio è utilizzato sia per indicare l'atto stesso del matrimonio (cosiddetto matrimonium in fieri), sia per indicare il rapporto che ne consegue per gli sposi (cosiddetto matrimonium in facto).

Requisiti

Il codice civile prevede alcuni requisiti per contrarre matrimonio la cui mancanza comporta la impossibilità di contrarre matrimonio indipendentemente dalla persona dell'altro coniuge. In particolare:

- Maggiore età: non può contrarre matrimonio chi non abbia compiuto 18 anni. Peraltro, anche il minore di 18 anni che abbia già compiuto 16 anni, può essere ammesso a contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile qualora il Tribunale conceda l'autorizzazione previa verifica dei gravi motivi e l'accertamento della maturità psico-fisica del minorenne.

- Capacità di intendere e di volere: non può validamente contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Quanto al matrimonio contratto dall'incapace naturale (cioè il soggetto che sia al momento di contrarre matrimonio incapace di intendere e di volere) esso può essere impugnato a meno che vi sia stata coabitazione tra i coniugi della durata di un anno.

- Libertà di stato: non può contrare matrimonio chi sia già legato ad altra persona da matrimonio civile o con effetti civili. Colui che contrae un secondo matrimonio, in costanza di precedente matrimonio, incorre nel reato di bigamia (diritto)

Impedimenti

Il codice civile prevede alcune situazioni che costituiscono impedimenti a contrarre matrimonio. Essi si dintinguono in impedimenti dirimenti, la cui presenza da luogo alla nullità, e impedimenti impedienti, la cui presenza obbliga a pagare un'ammenda.

Sono impedimenti dirimenti:
- Rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i nubendi.
- Omicidio tentato o consumato di un coniuge a danno dell'altro.

Sono impedimenti impedienti:
- Lutto vedovile
- Mancanza di pubblicazione

IL DIVORZIO

Il divorzio è un modo di scioglimento del matrimonio civile.
Le cause che possono portare allo scioglimento del vincolo coniugale riguardano, in genere, o l'aspetto fisiologico o quello patologico del rapporto matrimoniale. In particolare distinguiamo:
- l'aspetto fisiologico del rapporto quando interviene la morte di uno dei coniugi poiché tale evento comporta la cosiddetta naturale "conclusione del matrimonio";
- l'aspetto patologico del rapporto invece si ha quando eventi diversi dalla morte comportano il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. In tale situazione interviene il divorzio a porre fine al matrimonio, facendone cessare gli effetti civili.

Istituzione del divorzio

L'istituto del divorzio è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la Legge n. 898 del 1970.

Tale normativa fu grandemente avversata nel nostro paese dalla componente cattolica della nostra società la quale si batte per l'indissolubilità del vincolo coniugale. Infatti, contro questa legge venne presentato un referendum abrogativo, votato il 12 e 13 maggio 1974, che vide la partecipazione dell'87.7% degli aventi diritto al voto. Il NO all'abrogazione vinse con il 59.3% dei consensi.

Successivamente, la normativa fu modificata varie volte: fu ampliata e migliorata dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si snellirono i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero il divorzio, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli,etc. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Effetti

Quando si parla di divorzio si parla sia di scioglimento del vincolo matrimoniale sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Poiché la distinzione tra le due fattispecie non è intuitiva, è opportuno chiarire in che cosa questa consista.

Premesso che nel nostro ordinamento esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario, si parla:
- di scioglimento del vincolo matrimoniale, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, cioè quello che è stato celebrato soltanto davanti all’ufficiale dello stato civile;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario (ovvero al matrimonio celebrato in Chiesa e trascritto nei registri dello stato civile, quindi, con effetti sia civili che religiosi).

Condizioni per ottenere il divorzio

L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».

Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all’Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l’esistenza di due condizioni.
1) La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine:

o della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali;
o della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l’affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito.

2) La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970):

o che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi);
o che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
o che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio;
o che il matrimonio non sia stato consumato, ecc..

Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile che per quello concordatario: in quest'ultimo caso, però, il Tribunale può pronunciare solo la cessazione degli effetti civili (non lo scioglimento), in quanto quelli religiosi possono venire meno soltanto con l'annullamento del sacramento del matrimonio, che può essere pronunciato solo dall'Autorità ecclesiastica.

Lo scioglimento del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti.
Per la legge italiana deve trascorrere un periodo minimo di 5 anni dalla richiesta prima di ottenere il divorzio.

Effetti personali e patrimoniali

La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:
- il mutamento dello stato civile dei coniugi, che permette ad entrambi di contrarre nuove nozze;
- la perdita del cognome del marito da parte della moglie.

La sentenza di divorzio ha i seguenti effetti patrimoniali:

- l'eventuale corresponsione di un assegno divorzile periodico per il mantenimento del coniuge che non sia titolare di redditi o sia privo di redditi adeguati, ovvero di un assegno in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso;
- la perdita dei diritti successori;

- il diritto alla pensione di reversibilità, ma solo se titolare dell'assegno divorzile;
- il diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto, se maturata prima della sentenza di divorzio.

In base alla legge, l’assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è condizionato alla mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 primo comma cod. civ.) e la sua quantificazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato (secondo comma).

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato.

Benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Si parla di affidamento dei figli, in contesti di separazione o divorzio dei coniugi, quando viene definito a chi spetta la custodia e la potestà genitoriale dei figli minorenni.

Viene definito principalmente dall'art. 155 del Codice civile, il quale recita «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.».

Pertanto il legame genitore figlio deve continuare ad esistere anche dopo la separazione dei coniugi.

Sono previste tre tipologie di affidamento dei figli: l'affido esclusivo, l'affido congiunto e l'affido condiviso.

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