GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Il negozio giuridico


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IL NEGOZIO GIURIDICO

Il negozio giuridico è una costruzione teorica operata dagli studiosi del diritto. Non si trova nel codice civile, ma si tratta di un’astrazione. Gli eventi che hanno effetti giuridici, cioè che sono presi in considerazione e regolati, sono divisi in varie categorie : fatti giuridici, atti giuridici e negozi giuridici.

Un fatto è un accadimento naturale, mentre un atto è un comportamento umano.

Fatto giuridici: è un qualunque evento naturale indipendente dalla volontà umana, che provoca conseguenze nel campo del diritto. Ad es. una grandinata.

Atto giuridico: è un qualunque evento prodotto dall’uomo consapevolmente, che produca conseguenze nel campo del diritto. Es. una camminata durante un coprifuoco.

Gli atti e fatti non hanno valore giuridico quando non c’è nessuna corrispondenza con il diritto.
Gli atti giuridici si distinguono secondo il tipo di effetti che producono in:

1) Atti giuridici che hanno effetti non dipendenti dalla volontà di chi li compie: sono detti atti giuridici in senso stretto o meri atti, appartengono a questa categoria le dichiarazioni di scienza, mediante le quali una persona dichiara di conoscere o non conoscere qualcosa (es. testimonianze, confessioni)

·2) Atti giuridici che hanno effetti non voluti dalla persona che li compie, ma anzi sono a lei sfavorevoli, consistenti nell’applicazione di una sanzione. Si tratta degli atti illeciti, i quali possono essere civili, cioè contrari alle norme scritte nel codice civile, o penali, cioè contrarie alle norme del codice penali.

·3) Atti giuridici che hanno effetti voluti dalla persona che li compie: sono tutti gli atti nei quali si manifesta una volontà, e sono tradizionalmente dette negozi giuridici

Il negozio giuridico: è una qualunque manifestazione di volontà volta a costruire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.
Costruire un rapporto giuridico: creare una relazione disciplinata dal diritto che prima non era esistente. Es. stipulazione di un contratto
Modificare: cambiare un rapporto giuridico che già esiste. Es. aumento dell’affitto. Es. proroga.
Estinguere: è l’eliminazione del rapporto. Es. risoluzione del contratto.

CLASSIFICAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI

La classificazione dei negozi giuridici con riferimento ai soggetti è:

- Unilaterale, quando i negozi giuridici sono posti in essere da una sola parte. Es. testamento
- Bilaterale, quando i negozi giuridici sono posti in essere da due parti. Es. contratto di compravendita – locazione
- Plurilaterale: quando i negozi giuridici sono posti in essere da più di due parti. Es. accollo, estromissione, contratto di società

Con riferimento alla struttura:

· Formale: per essere valido il negozio deve rispondere a dei requisiti precisi stabiliti ed indicati dalla legge. Es. testamento
· Non formale: sono gli atti per i quali qualunque forma è valida, basta che si raggiunga il risultato finale. Es. contratti

Con riferimento alla qualifica dei soggetti:

· Mortis causa: causa di morte. Per produrre effetti è necessaria la morte di un soggetto. Es. testamento
· Inter vivis: tra vivi. Richiede necessariamente l’esistenza in vita dei soggetti. Es. contratto di compravendita

Con riferimento all’aspetto economico:

· Patrimoniale: quando il rapporto è suscettibile di valutazione economica. Es. contratto
· Non patrimoniale: quando nel rapporto è esclusa qualsiasi valutazione economica
.

STRUTTURA DEL NEGOZIO GIURIDICO

Il negozio giuridico deve avere egli elementi, alcuni di questi sono indispensabili, necessari, altri non sono necessari, non sono obbligatori, ma se inserite nel negozio giuridico diventano vincolanti.

Elementi essenziali:
-manifestazione di volontà
-oggetto
-causa
-forma

se manca anche uno solo di questi elementi essenziali, allora il negozio è nullo; se invece presentano dei vizi, allora il negozio è annullabile.

Vizi della manifestazione di volontà:

· Errore: è una cattiva rappresentazione della realtà spontanea o provocata accidentalmente.
· Dolo: volontarietà dell’atto: significa tenere volontariamente una condotta per ottenere un determinato risulato.
· Violenza: è una condotta scorretta che porta alla manifestazione di volontà. Può essere:
- violenza fisica: costrizione fisica
- violenza morale: è la pressione psicologica esercitata per far compiere un atto ad un soggetto che altrimenti non la compierebbe.

La manifestazione di volontà: presuppone la capacità d’intendere e di volere ed anche di agire del soggetto o dei soggetti che la sottoscrivono. Può essere una manifestazione:

· diretta, se fatta dall’interessato
· indiretta, se fatta da un’altra persona nell’interesse dell’interessato.

La volontà si presuppone inesistente quando chi la esprime non intendeva vincolarsi, perciò non produce alcun effetto:

· iocandi causa: fatta per gioco e scherzo
· docenti causa: esempio fatto durante una spiegazione

Sono nulle le manifestazioni di volontà che hanno per oggetto un illecito.

Oggetto: è il bene o il diritto di cui si tratta. È il contenuto del negozio giuridico. L’oggetto deve essere:

· lecito, cioè legale, deve rispettare la legge
· possibile, ossia realizzabile materialmente
· determinato: l’oggetto o il diritto sono concreti nel presente
· determinabile: l’oggetto o il diritto sono identificabili nel futuro

Causa: è la giustificazione giuridica che sta alla base del rapporto. È il risultato del negozio giuridico. La causa può essere definito come lo scopo immediato di carattere oggettivo.
Il motivo è la ragione soggettiva per la quale viene concluso un negozio giuridico. Se il motivo viene specificato ed inserito nel negozio giuridico ha rilevanza giuridica, in caso contrario non è rilavante. Ad es. si acquista una casa in montagna per il paesaggio della montagna: questo è il motivo ed ha rilevanza se inserito nel negozio giuridico.

Esistono diversi tipi di causa:
· affitto: locazione
· dare gratuitamente: donazione
· vendita o acquisto: compravendita. Non possono essere acquistati i beni del demanio pubblico, ossia le terre di proprietà dello Stato non possono essere utilizzate se non si hanno delle autorizzazioni (cave, torbiere, reperti archeologici, bagnasciuga, montagne)

la causa diventa l’elemento caratterizzante del negozio giuridico. È la qualificazione del negozio stesso.
La causa deve essere lecita. È illecita se contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Principio della atipicità: è espressone dell’autonomia contrattuale o libertà contrattuale o sovranità delle parti. Secondo l’art. 1322 i privati sono liberi di concludere i contratti che vogliono, con le persone che vogliono, determinandone liberamente il contenuto.

Il contratto ha forza di legge fra le parti e vale il principio pacta sunt serranda (i patti devono essere rispettati). Questo principio significa che i privati sono liberi di stipulare i contratti che vogliono, ma una volta che hanno stipulato un contratto, questo ha tra le parti lo stesso valore cogente della legge, sicché essi sono obbligati a rispettare ed eseguire le disposizioni. I privati possono dare vita a nuovi modelli di negozio giuridico in quanto le leggi sono generali.

Principio della tipicità: è l’impossibilità di creare nuove forme di negozio in quanto sono determinate delle norme inderogabili. Non possono essere introdotti nuovi modelli. Prevale un interesse superiore rispetto a quello del singolo e l’oridnamento impone la tipicità del contratto. Non si possono introdurre nuovi modelli di contratto.

Elementi accidentali del negozio giuridico: non sono elementi indispensabili, necessari, ma una volta inseriti diventano vincolanti per il negozio giuridico.

· Condizione: sospensiva o risolutiva
· Termine: iniziale o finale
· Modo

Condizione: evento futuro incerto dal quale dipende l’esito del negozio.
Condizione risolutiva: l’effetto del negozio giuridico si è già prodotto, ma il verificarsi della condizione fa venire meno l’effetto. Ad esempio: uno studente ha già un motorino , ma questo gli verrà sottratto in caso di bocciatura.
Condizione sospensiva: l’effetto del negozio giuridico no si è ancora prodotto, gli effetti del negozio giuridico sono subordinati ad un evento incerto. Ad es. allo studente verrà regalato un motorino in caso di promozione.

Termine: evento futuro certo.
Termine iniziale: viene indicato quando deve iniziare ad avere effetto il negozio. Viene indicato con l’espressione “a partire da”
Termine finale: viene messo quando si necessita che il negozio venga adempiuto entro il termine stabilito. Viene indicato con l’espressione “entro il”

Modo: riguarda solo i negozi a titolo gratuito, ossia che non prevedono una controprestazione. È una modalità di esecuzione di un negozio a titolo gratuito.

Gli elementi accidentali possono provocare l’annullabilità del negozio, ma non la nullità.

IL CONTRATTO

Il contratto è un negozio giuridico volto a costruire, modificare o estinguere un rapporto giuridico avente natura patrimoniale.

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