GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
L'obbligazione
L’OBBLIGAZIONE:
Definizione: è un rapporto che si instaura fra due parti, che
ha per oggetto l’estinzione del rapporto medesimo.
Le fonti delle obbligazioni:
Gli atti o
fatti che fanno sorgere delle obbligazioni sono detti “fonti”
o “titoli” e sono:
·- Il contratto, cioè, l’accordo
di due o più parti avente un contenuto patrimoniale,
- Il fatto illecito, cioè il fatto che cagiona ad altri un danno
ingiusto,
·- Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle: sotto questo nome
sono comprese le promesse unilaterali, i titoli di credito, la gestione
di affari altrui, l’arricchimento senza causa
Il rapporto obbligatorio:
La struttura più elementare, alla quale tutte le obbligazioni possono essere ricondotte, è la seguente:
-
una persona, creditore, ha diritto di ottenere
- da parte di un’altra persona, debitore
·- una determinata prestazione patrimoniale
si tratta di un rapporto giuridico fra due parti (creditore e debitore), avente un oggetto patrimoniale (la prestazione).
Esempi: se acquisto un elettrodomestico e mi impegno a pagarne il prezzo a rate, io compratore sono il debitore, il venditore è il creditore, le somme di denaro da pagare alle scadenze concordate (rate) costituiscono la prestazione.
Ciascuna parte del rapporto può consistere di una sola persona o di una pluralità di persone: ma anche in questo caso le parti del rapporto sono solo due, i creditori e i debitori. Parte, dunque, indica una posizione: quella del creditore o quella del debitore.
La prestazione:
La prestazione deve avere un carattere patrimoniale, ossia deve avere un valore di scambio, espresso in una somma di denaro. Ogni prestazione ha dunque necessariamente un equivalente in denaro.
Il creditore
deve avere un interesse a ottenere la prestazione patrimoniale. Tale
interesse può anche essere di carattere non patrimoniale: per
es., una persona che paga un biglietto per accedere a una sala e ascoltare
un concerto ha interesse non patrimoniale, ma culturale, a ottenere
la prestazione.
La prestazione deve essere fisicamente, materialmente
possibile, dev’essere lecita, cioè non deve consistere
in un comportamento vietato dalla legge; deve essere determinata, oppure
determinabile. Se la prestazione è impossibile o illecita o indeterminata
e indeterminabile, allora l’obbligazione non può sorgere.
In base al
contenuto, vengono individuati tre tipi di prestazione:
o prestazione di dare,
che consistono nell’obbligo del debitore di consegnare una cosa
al creditore; la cosa può essere un oggetto fisicamente individuato,
sia una certa quantità di cose determinate solo nel genere, sia
ancora una certa somma di denaro
o prestazione di fare,
che consistono nell’obbligo del debitore di svolgere una determinata
attività a favore del creditore (es. costruire, costudire);
o prestazioni di non fare,
che consistono nell’obbligo del debitore di astenersi dal compiere
una determinata attività, che altrimenti egli potrebbe liberamente
compiere
La prestazione può essere:
-
continuativa, quando consiste in un comportamento che
si protrae nel tempo, es. la prestazione di dare energia elettrica.
- periodica, quando deve
essere ripetuta a scadenze determinate, es. la prestazione di trasportare
i bambini a scuola quotidianamente e a ora fissa con uno scuolabus.
La prestazione patrimoniale oggetto dell’obbligazione è spesso accompagnata da latre prestazioni che le sono accessorie: ciò accade quando queste ultimi costituiscono un obbligo per il debitore e sono necessarie per l’esecuzione della prestazione principale.
Per determinare quando una prestazione è accessoria occorre valutare che cosa le parti intendono realizzare con il rapporto obbligatorio: prestazioni aventi il medesimo contenuto possono avere funzione principale o funzione accessoria.
Per esempio, la prestazione di custodire una cosa è prestazione principale quando è effettuta da chi riceve il bene (es Trenitalia custodisce una valigia in stazione); la stessa prestazione può essere accessoria (es. il venditore che deve consegnare un determinato quadro di un determinato autore è anche obbligato, in via accessoria, a custodirlo fino alla consegna.
Il dovere di correttezza:
Il favore per il creditore da parte della legge persegue oggi il valore di una maggiore epiù efficiente circolazione della ricchezza.
La legge indica una regola generalissima, che costituisce una guida e un riferimento per i debitori e i creditori nei loro comportamenti reciproci: essi devono comportarsi sempre secondo correttezza. Si tratta di un principio che si articola in molte regole più specifiche. In generale, se da un lato il debitore deve eseguire la prestazione cui è tenuto, cioè deve adempiere, dall’altro lato il creditore deve cooperare all’adempimento, cioè comportamento in modo da favorire l’adempimento.
L’obbligazione
solidale:
In un rapporto di obbligazione possono esservi
più persone nella posizione di debitore o più persone
nella posizione di creditore. Quando questo si verifica l’obbligazione
si dice, a seconda dei casi solidale oppure parziaria.
La solidarietà passiva: in presenza di più debitori l’obbligazione è solidale e il creditore può ottenere l’esecuzione dell’intera prestazione da uno qualsiasi dei condebitori, a sua scelta: l’esecuzione dell’intera prestazione da parte di uno qualsiasi dei condebitori estingue l’intera obbligazione e libera anche gli altri .
Il creditore ha facoltà di rivolgersi, per ottenere l’adempimento, a quello tra i condebitori solidali che preferisce. Tuttavia in alcuni casi egli deve seguire un ordine successionale e rivolgersi prima a un certo condebitore.
Il condebitore
solidale che ha adempiuto per intero ha diritto dir egresso nei confronti
degli altri condebitori: egli può cioè ottenere che ciascuno
di essi gli rimborsi la propria parte di prestazione. Le parti di ciascun
condebitore sono uguali fino a prova contraria.
Quando vi sono più condebitori, l’obbligazione
è di regola solidale. Le parti possono però escludere
la solidarietà: allora l’obbligazione diventa parziaria.
In questo caso il creditore può chiedere a ciascun condebitore
soltanto l’esecuzione della parte di prestazione che a lui compete.
La solidarietà attiva: in presenza di più creditore l’obbligazione è solidale e uno qualsiasi dei creditori può ottenere dal debitore l’adempimento dell’intera obbligazione, gli altri con creditori hanno il diritto di ottenere da questo la parte della prestazione che loro compete (diritto di regresso). A differenza del caso in cui vi sono più condebitori, quando vi sono più con creditori l’obbligazione è di regola parziaria e non solidale: pertanto di regola ciascun con creditore può chiedere al debitore soltanto la parte di prestazione che spetta.
L’obbligazione è unica ed indivisibile.
L’obbligazione alternativa: l’obbligazione si dice alternativa quando può essere adempiuta effettuando due diverse prestazioni, in alternativa tra loro: o l’una p l’altra. Il debitore è liberato, e l’obbligazione si estingue quando esegue una delle prestazioni. La facoltà di scegliere quale prestazione effettuare spetta al debitore, a meno che le parti, nel titolo dell’obbligazione, abbiano pattuito che la facoltà spetti al creditore o a un terzo.
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