GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
Il diritto in generale
IL DIRITTO IN GENERALE
Il diritto è l'insieme delle regole (p.es. contenute in leggi ordinarie) formulate secondo i caratteri della generalità, astrattezza e innovatività che disciplinano le relazioni di un gruppo organizzato di persone.
La regola può dirsi generale se si rivolge a tutti i consociati (tale caratteristica è ormai una costante delle democrazie moderne: lontani sono i tempi delle leges in privos latae del diritto romano); è astratta se suscettibile di essere applicata ad una serie indefinita di fattispecie concrete; è innovativa qualora la sua posizione sia idonea a modificare l'ordinamento giuridico. La regola così descritta prende il nome tecnico di norma.
Il diritto è quindi un ordinamento finalizzato alla regolazione dei rapporti sociali (emblematica la definizione kantiana del diritto come "L'insieme delle condizioni che consentono all'arbitrio del singolo di coesistere con l'arbitrio degli altri"). Quella sopra indicata è la definizione del termine 'diritto' in senso oggettivo (diritto come insieme di norme munite di sanzione).
Così inteso il diritto ricorre in una pluralità di organizzazioni: basti pensare ad esempio, all'ordinamento canonico o a quello di comunità spontanee infrastatuali (privi di sanzioni per l'osservanza delle norme).
Secondo un'altra definizione più marcatamente giuspositivista il diritto è il complesso delle regole in vigore in una società organizzata in forma di stato, emanate dagli organi che secondo la sua costituzione hanno il compito di approvare le leggi, e fatte osservare obbligatoriamente ai cittadini, sotto pena di sanzioni in caso di mancato rispetto (si parla in questo caso di diritto positivo).
La statalità del diritto è riassunta dal brocardo "Ubi societas, ibi ius". Il diritto costituisce quindi un principio di coesione per la società civile aggregata in forma di Stato che, in sua assenza, rischierebbe di dissolversi in una guerra per la preminenza. Il conflitto è endemico nella società; la norma sana e normalizza il conflitto, riconducendolo nell'ambito dell'ordinato svolgersi dei rapporti sociali.
Per estensione si intende per Diritto anche la scienza che studia queste norme, in tutte le sue articolazioni.
La parola diritto è di per sé ambigua, e questa ambiguità ha portato anche a conflitti aspri fra gli studiosi. Grazie al lavoro di numerosi scienziati di diritto (tra i quali Carlos Santiago Nino), oggi sono stati individuati i tre significati connessi al termine:
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Nel linguaggio quotidiano e in quello tecnico-giuridico spesso si afferma: "Ho il diritto di..., ho il diritto a..., è stato leso un mio diritto..."; in tutte queste espressioni noi usiamo il termine 'diritto' non nel senso oggettivo (come insieme di norme), ma nel senso soggettivo, cioè come un "potere di agire per soddisfare un interesse tutelato dalle norme giuridiche".
Molteplici
sono i diritti soggettivi di cui sono titolari i soggetti del diritto (persone
fisiche e persone giuridiche). Tutti i diritti soggettivi si possono classificare
in due grandi categorie: diritti soggettivi assoluti
diritti soggettivi relativi
Diritti soggettivi assoluti
I diritti soggettivi assoluti si distinguono a loro volta in due sub-categorie:
- diritti della personalità o diritti fondamentali dell'uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, etc... riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dai principali strumenti convenzionali internazionali)
- diritti patrimoniali, i quali possono avere ad oggetto o beni reali (dal latino res che significa cosa), o beni immateriali (tale è il contenuto, ad esempio, del diritto patrimoniale d'autore); i diritti reali(tendenzialmente si escludono i diritti reali limitati o minori) sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.
Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti sono efficaci 'erga omnes', cioè verso tutti, dal latino: io posso far valere, per esempio, il mio diritto di proprietà nei confronti di chiunque. I diritti relativi avrebbero invece efficacia relativa: ad esempio, posso far valere il diritto di credito solo nei confronti del debitore. Ciò in realtà non è condivisibile, almeno a parere della dottrina dominante.
La Corte di cassazione ha sancito la responsabilità del terzo (colui che è esterno al rapporto obbligatorio) per la lesione del credito: se per colpa di un terzo che chiameremo Tizio il debitore Mevio non potrà più adempiere presso il suo creditore Sempronio, Tizio sarà tenuto al risarcimento del danno al creditore Sempronio, ex art.2043cc.
Si tende oggi a dire che l'elemento distintivo fra diritti assoluti e relativi è nelle diverse modalità di esercizio del diritto o per la sua realizzazione: il diritto assoluto potrà avere la sua realizzazione senza la necessità che nessuno collabori con il titolare di quel diritto; i diritti relativi troveranno la loro realizzazione solo attraverso la cooperazione tra distinti soggetti (prescindendo ovviamente dalle diverse situazioni patologiche inerenti ai diversi generi di rapporti).
Diritti
soggettivi relativi
I diritti soggettivi relativi coincidono con la categoria
dei diritti di credito. Il diritto di credito è la pretesa di un soggetto
(creditore) nei confronti di un altro soggetto (debitore) a che quest'ultimo
esegua una determinata prestazione (di dare- esempio: una somma di denaro-,
o fare- esempio: un lavoro, o non fare-esempio: non innalzare un edificio
o non commercializzare un prodotto in una determinata zona).
I diritti di credito si dicono relativi, perché la pretesa si rivolge in via principale verso uno o più soggetti determinati (infatti, se ho un credito il mio interesse può essere soddisfatto solo dal mio debitore). La "relatività" dei diritti all'esame è però oggi attenuata dalla ormai riconosciuta cd. "tutela esterna del credito".
Laddove un soggetto, con la sua condotta, precluda ad un creditore di soddisfare il suo interesse rendendo impossibile, in modo assoluto ed obiettivo, la prestazione cui il debitore era tenuto, sarà chiamato a risarcire il danno, non diversamente da come accade tutte le volte in cui viene leso, ad esempio, il diritto di proprietà. Se è vero, dunque, che nei diritti di credito il bene può essere fornito solo da un soggetto determinato, è altrettanto vero che tutti i consociati sono tenuti ad astenersi dal compimento di atti che possano pregiudicare il conseguimento del divisato bene.
V'è da notare che, in modo simmetrico, i cd. diritti assoluti in senso improprio presentano dei caratteri comuni ai diritti di credito. Una servitù di passaggio è sì un diritto reale, ma la pretesa al transito sul fondo altrui si rivolge in via principale verso il proprietario del fondo servente (il fondo da attraversare).
Sebbene, dunque, la struttura dinamica del diritto lo renda ben più simile ad un diritto di credito (il medesimo risultato pratico può essere assicurato da un diritto di credito), l'assolutezza del diritto in questione rimane confermata dalla presenza di alcuni caratteri propri dei diritti assoluti: tra questi, ad esempio, la sua opponibilità a chiunque acquisti il fondo gravato (c.d. ius sequelae. L'opponibilità è però subordinata all'assolvimento di determinati oneri).
Allo stato, dunque la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi non è più così netta e non sembra possibile attribuire alcun carattere proprio ed esclusivo ad ognuna delle categorie. La classificazione finisce così col fondarsi su criteri quantitativi più che qualitativi.
Principali
discipline
Come per le altre scienze sociali, sussistono anche
all'interno del diritto una serie di discipline differenti, sebbene tali discipline
nel loro insieme, ovvero come somma di tutte le norme componenti il diritto
di una data società, compongano l'ordinamento giuridico di tale organizzazione.
In particolare l'ordinamento giuridico di uno stato viene definito come ordinamento statale.
Nell'ordinamento statale è poi possibile distinguere una bipartizione generale del diritto:
-il diritto privato è la parte del diritto che regola i rapporti tra soggetti privati, o tra soggetti privati e soggetti pubblici quando questi ultimi agiscono "iure privatorum", cioè come se fossero soggetti privati, non facendo ricorso ai loro poteri pubblici per la tutela di un pubblico interesse
-il diritto pubblico si occupa dei rapporti tra Stato e soggetti, privati o pubblici, quando i soggetti pubblici o lo Stato agiscono "iure imperii" e dunque utilizzando poteri o potestà pubbliche e per la tutela di un interesse pubblico.
Oggi si sottolinea sempre più l'artificialità della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, dato che, soprattutto a partire dagli anni novanta, si sono moltiplicati gli esempi di fenomeni di confine non agevolmente inquadrabili nell'una o nell'altra categoria (es. le società per azioni a capitale pubblico).
Un ruolo peculiare è, senza dubbio da attribuire al diritto internazionale, la branca del diritto che regola fenomeni giuridici relativi a soggetti di ordinamenti diversi, ciascuno dei quali si considera sovrano. Esso viene a sua volta suddiviso nelle discipline del diritto internazionale pubblico e del diritto internazionale privato, a seconda dei soggetti e delle materie presi in considerazione.
Infine, va aggiunto che, seguendo l'insegnamento dei giuristi romani "summum ius, summa iniuria", massimo diritto massima offesa: il diritto è fatto dall'uomo per rispondere ad un bisogno dell'uomo e non viceversa. Dunque l'applicazione della regola di diritto, se fatta alla lettera e senza avere presenti gli scopi e le ragioni della regola stessa, rischia di produrre una grave ingiustizia.
L'adeguamento delle norme giuridiche alle fattispecie concrete è attuato, entro certi limiti, dall'opera ermeneutica della giurisprudenza.
IL DIRITTO PUBBLICO
Il diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione ed il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il particolare status appunto "di diritto pubblico".
Secondo alcune definizioni dottrinali, esso sarebbe la disciplina deputata allo studio di tutta la normativa di diretto interesse collettivo, ovvero quella nella quale si riguardino soggetti traenti la loro rilevanza giuridica a causa della titolarità di funzioni o attribuzioni o comunque incarichi di interesse collettivo, o comunque posti a salvaguardia dell'interesse pubblico.
Come tale, il diritto pubblico si contende il campo con il diritto privato, le cui materie sono quelle che riguardano all'opposto i rapporti tra singoli individui in parità di rango
IL DIRITTO CIVILE
Il diritto privato è quella branca del diritto che regola i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche), in relazione alla sfera patrimoniale ma anche che personale e familiare. È stato chiamato anche "il diritto senza ulteriore definizione".
Il diritto privato disciplina i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni perfettamente paritarie, siano essi privati cittadini o enti pubblici. Il diritto pubblico disciplina invece i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni non paritarie, in cui cioè uno dei soggetti del rapporto è in una posizione di supremazia o autorità sull'altro, costretto a subire le decisioni altrui.
La linea di demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è per certi versi variabile e controversa in quanto ad esempio in alcuni casi lo Stato può avocare a sé la realizzazione di funzioni proprie di un privato sostituendosi a quest'ultimo oppure può utilizzare strumenti privatistici, ad esempio quello societario e contrattuale.
Un esempio di questa difficile demarcazione è la società a partecipazione statale, ovvero una società per azioni in cui l'unica particolarità è ravvisata nel fatto che il socio di maggioranza o totalitario è un Ente statale.
Le principali discipline in cui il diritto privato viene comunemente suddiviso sono:
-Diritto
civile
-Diritto commerciale
-Diritto del lavoro
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Il Diritto internazionale è suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto internazionale privato.
Il primo, chiamato anche "diritto delle genti" (ius gentium), è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale.
Il secondo, nonostante l'appellativo di internazionale, è l'insieme delle norme di diritto interno che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale.
Per completezza si ricorderà come le norme concordate fra gli Stati per l'uniforme regolazione del Diritto internazionale privato facciano invece parte del Diritto internazionale pubblico, trattandosi di norme che coinvolgono l'attività di organi statuali.
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