GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Il possesso


home

DETENZIONE; POSSESSO; PROPRIETÀ:

Il possesso consiste in una situazione di fatto, e più precisamente nella disponibilità materiale di un bene, cioè di poter esercitare i poteri che la legge attribuisce ai titolari di diritti reali sulla cosa stessa.

la detenzione consiste nella disponibilità materiale di un bene e nel riconoscimento della titolarità di un altro soggetto. Attribuisce poteri che prescindono dalla titolarità della proprietà.

La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

Una persona può essere allo stesso tempo possessore e detentore, come chi ha la proprietà di una cosa e la tiene nella sua disponibilità materiale (possessore a titolo di proprietà), oppure come chi è titolare di una servitù e la esercita (possessore a titolo di servitù)

Possessore e detentore possono però anche essere due persone diverse

DETENZIONE SENZA POSSESSO:

Può esserci una detenzione senza possesso: è il caso di chi utilizza una cosa altrui e ne dispone i poteri che la legge attribuisce al titolare di un diritto obbligatorio su di essa.

Una persona detiene una cosa quando questa è pacificamente altrui e la persona ne ha la disponibilità materiale e la utilizza in adempimento di un suo obbligo nei confronti di un’altra persona, oppure in base al rapporto di cortesia

POSSESSO SENZA DETENZIONE:

Può esserci un possesso senza detenzione. Pertanto chi dà la cosa in detenzione ad altri ne rimane comunque possessore. Per esempio, rispetto a un appartamento dato in locazione, il locatario (inquilino) è detentore, mentre il locatore (proprietario) è e resta possessore.

Il possesso viene tradizionalmente definito come disponibilità materiale della cosa accompagnata dal cosiddetto animus possidenti, cioè dall’intenzione di considerare la cosa come oggetto di un proprio diritto reale.

La legge attribuisce alla situazione di fatto dominata possesso una serie di conseguenze:

A. Il possessore può agire in giudizio a difesa del suo possesso con le azioni possessorie, senza avere l’onere di dare la prova di essere effettivamente titolare del diritto reale corrispondente
B. Il possessore può acquistare il diritto reale corrispondente, quando non se sia già titolare, grazie alla regola “possesso vale titolo”(chi ha un bene lo si presume proprietario) e all’usucapione (per il solo fatto di detenere presso di sé un bene per il tempo previsto dalla legge si diventa proprietario per usucapione)

Le finalità che vengono perseguite con questa disciplina sono:

· Rafforzare la tutela del titolare del diritto reale
· Evitare azioni di autotutela da parte del titolare del diritto reale
· Facilitare la prova della titolarità del diritto reale
· Favorire la circolazione dei beni
· Tutelare il possessore senza titolo che utilizza effettivamente il bene.

REGOLE GENERALI SUL POSSESSO:

A. Secondo l’articolo 1140 c. 1 chi ha la disponibilità materiale di una cosa ne è considerato possessore, a meno che non venga dimostrato con prove che egli ne è soltanto detentore. L’unica eccezione di questa regola è rappresentata da un sospetto di provenienza del bene ( come incauto acquisto, ossia l’acquisto di beni in luoghi insoliti e a prezzi molto bassi)

La legge dà alcune regole per determinare la durata del possesso:

B. Si presume, salvo prova contraria, che il possessore attuale, se abbia posseduto in un tempo più remoto, abbia posseduto anche nel tempo intermedio. Ad es. se ho una borsa a gennaio e l’ ho ancora ad agosto si presume che nel tempo trascorso io abbia avuto la borsa.

C. Si presume, salvo prova contraria, che il possessore attuale, che abbia un titolo a fondamento del suo possesso, abbia posseduto fin dalla data del titolo

D. Il possessore attuale può unire il periodo di tempo del suo possesso con il periodo di tempo del possesso del suo dante causa, al fine di conseguirne gli effetti positivi.

E. Il possesso è di buona fede e non bisogna dimostrarla in quanto la buona fede è presunta. Quando si acquista un bene, lo sia acquista in buona fede, che non deve essere dimostrata. La mala fede avviene quando si è consapevoli di non avere un diritto, ma volontariamente si occupa un bene per usucapirlo.

F. Chi ottiene la disponibilità materiale di una cosa come detentore non può successivamente trasformarsi in possessore soltanto per sua volontà, è necessario, invece, che vi siano atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo: il titolo in forza del quale egli detiene, cioè, dev’essere modificato per causa proveniente da un terzo e trasformato in un titolo idoneo a conferire il possesso.

G. Una norma simile è stabilita per il possessore a titolo di un diritto reale su cosa altrui: egli non può per sua volontà, diventare possessore a titolo di proprietà, senza atti o fatti di rilievo esterno, rilevabili e accertabili in modo oggettivo

H. Non è posssessore chi esercita un potere di fatto, su di una cosa altrui, al quale non corrisponde alcun diritto reale, grazie soltanto alla tolleranza del suo proprietario.

LE AZIONI POSSESSORIE:

Le azioni possessorie sono due, l’azione di reintegrazione (detta anche di spoglio) e l’azione di manutenzione. Vi sono poi due azioni che possono essere esercitate non soltanto dal possessore in quanto tale, ma anche dal proprietario in quanto tale: la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto.

La reintegrazione: la persona che sia stata privata, spogliata in modo violento o in modo clandestino, cioè occulto, del possesso di una cosa può ottenere che il giudice ordini a chi se ne è impossessato di restituirgliela immediatamente.

Per ottenere ciò il possessore spogliato deve dare la prova che egli era possessore prima dello spoglio, cioè che esercitava i poteri di fatto sulla cosa; che lo spoglio è stato compiuto dalla persona contro la quale l’azione è diretta e che è stato fatto violentemente od occulatamente.

Lo spoglio è violento se è fatto contro la volontà del possessore, anche se non si ricorre alla violenza ed è considerato occulto o clandestino se il possessore non è a conoscenza dello spoglio.

La reintegrazione deve essere richiesta entro un anno dallo spoglio.
La possibilità di reintegrazione è concessa anche al detentore nell’interesse proprio, cioè a chi detiene avendo quale titolo della sua detenzione un diritto personale di godimento.

La persona spogliata ha diritto ad ottenere un risarcimento degli eventuali danni.

La manuntanzione: la persona che viene disturbata, molestata nel suo possesso di una cosa immobile o di un’universalità di immobili può ottenere che il giudice ordini a chi compie l’azione di disturbo di cessarla immediatamente. Il possessore che viene molestato e che subisce turbative da parte di un soggetto può chiedere al giudice di obbligare il soggetto a cessare l’azione di disturbo. La manutenzione deve essere chiesta entro un anno dalla molestia

La persona che ha ottenuto la manutenzione ha diritto ad ottenere un risarcimento degli eventuali danni.

Denuncia di nuova opera: la persona che teme di ricevere un danno alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto, a causa di una nuova opera che un’altra persona intraprende su di un fondo proprio od altrui, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie il rispetto di opportune cautele.

Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio.

Denuncia di danno temuto: la persona che teme di ricevere entro breve tempo un danno grave alle cose in suo possesso od oggetto del suo diritto reale, a causa di un altrui edificio, albero o altro, può ottenere che il giudice emani un provvedimento urgente per sventare il pericolo.

Torna all'inizio di questo sito