GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Il presidente della Repubblica


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Stendardo dei Presidenti della Repubblica

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Presidente della Repubblica Italiana

Il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Dura in carica sette anni.

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Palazzo del Quirinale

Attuale Presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano, il cui mandato scadrà il 15 maggio 2013 (eletto con i soli 543 voti della maggioranza il 10 maggio 2006 al quarto scrutinio è successore di Carlo Azeglio Ciampi e undicesimo Presidente). Infatti, ha assunto la carica ufficialmente il 15 maggio 2006, dopo le dimissioni e il passaggio di consegne dello stesso Ciampi.

Requisiti per l'elezione:
· Cittadinanza Italiana;
· Aver compiuto 50 anni;
· Godere dei diritti civili e politici.

Elezione:

Viene eletto da un apposito corpo elettorale formato dal Parlamento riunito in seduta comune insieme a tre delegati per ciascuna regione (uno solo per la Valle d'Aosta) eletti, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli Regionali che ne scelgono due tra la maggioranza ed uno tra le minoranze.

Per garantire un consenso il più possibile esteso intorno ad una istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea; per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta (il 50% più uno degli aventi diritto al voto). La carica dura sette anni; ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota.

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Palazzo del Quirinale

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Pianta dei giardini del Quirinale del XVII secolo

La sede per la votazione è quella della Camera dei Deputati. Il Presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.

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Enrico De Nicola fu il primo Presidente della Repubblica

Il ruolo del Presidente:
La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del Presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:

1. in relazione alla rappresentanza esterna:
o accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
o ratificare i trattati internazionali, su autorizzazione delle Camere;
o effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del Governo;
o dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere;

2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
o nominare fino a cinque Senatori a vita;
o inviare messaggi alle Camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
o indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere;

3. in relazione alla funzione legislativa:
o autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
o promulgare le leggi approvate in Parlamento,
o rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi approvate e chiedere una nuova deliberazione (essendo obbligato a promulgare se questa viene effettuata senza modifiche del testo);

4. in relazione all'esercizio della sovranità popolare:
o indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;

5. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
o nominare dopo opportune consultazioni il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su sua proposta, i ministri;
o accogliere il giuramento del Governo e le eventuali dimissioni;
o emanare i decreti-legge, gli atti amministrativi e i regolamenti del Governo;
o nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
o presiedere il Consiglio Supremo della Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate;
o decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di Regione;

6. in relazione all'esercizio della giurisdizione:
o presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);
o nominare un terzo dei componenti della Corte Costituzionale;
o concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale.

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Gli ultimi sei Presidenti della Repubblica

La Costituzione prevede che ogni atto presidenziale debba essere controfirmato da un ministro o dal Presidente del Consiglio. Questa condizione, che costituisce un limite significativo ai poteri del Presidente della Repubblica, crea ambiguità rimaste ancora irrisolte. Non viene infatti chiarito quali siano gli atti di sua sostanziale prerogativa e quali siano invece solo formalmente presidenziali.

La Corte Costituzionale nel maggio 2006 ha stabilito, ad esempio, che il potere di concedere la Grazia è di prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decreto di concessione.

Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative ad essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica.

Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono l'esercizio delle funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni), le dimissioni.

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Particolare del salone dei Corazzieri del palazzo del Quirinale

Mandato Presidenziale:
Oltre che alla naturale scadenza, il mandato può essere interrotto per:
- dimissioni volontarie;
·- morte;
·- impedimento temporaneo, per motivi di salute;
· - impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
· - destituzione, ovvero per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Gli ex presidenti della Repubblica prendono il nome di Presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica di Senatore a vita.
In caso di assenza del Presidente della Repubblica, inclusi i viaggi all'estero, le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Presidente del Senato.

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L'attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, undicesimo Presidente

Responsabilità:
Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al Presidente della Repubblica l'irresponsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè la collusione con potenze straniere) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento).

In tali casi, nella storia italiana mai accaduti, il Presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune e viene giudicato dalla Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) che nel frattempo ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.

Per i reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Presidente è responsabile come qualsiasi cittadino. In concreto, però, un processo a chi ricopre la carica più alta dello Stato è generalmente considerato inopportuno. Nel caso del presidente Oscar Luigi Scalfaro (sotto accusa per peculato), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.

Il Capo dello Stato/Presidente della Repubblica può dar vita ad illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, ed in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare , se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il Presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, ad esempio per un incidente stradale.

Secondo gran parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in Assemblea Costituente da Umberto Elia Terracini) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo alla fine del settennato: si dimetta o meno, egli deve rispondere subito per i reati di cui è accusato, pena l'ammissione di un privilegio che romperebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione.

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Carlo Azeglio Ciampi, decimo Presidente della Repubblica

Altra autorevole dottrina è favorevole al giudizio alla fine del settennato (sempre che nel frattempo non siano decorsi i termini di prescrizione), non escludendo le dimissioni del Capo dello Stato, sia pur solo qualora il reato commesso sia particolarmente grave.

Questa incertezza si è cercata di ripararla con il c.d. "lodo Schifani" disponendo che il Presidente della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte Costituzionale non potevano essere sottoposti a procedimenti penali , per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione , fino alla cessazione delle medesime. Ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Legge , la 140 del 2003 che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il Presidente della Repubblica può dar vita ad illeciti anche nell'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, stando alla lettera della Costituzione, il Presidente della repubblica sarebbe irresponsabile, tranne appunto che per Attentato alla Costituzione e Alto Tradimento.

Ma nella realtà le cose sono diverse, dovendosi distinguere almeno quattro diverse ipotesi di patologie comportamentali e tre tipi di responsabilità.
· Comportamenti discutibili, o istituzionalmente inopportuni o comunque reputati scorretti sul piano dei rapporti politici. Il tal caso le sue azioni, pur formalmente legittime, potrebbero ingenerare la sensazione di un tentativo di modificare la Carta costituzionale contra constitutionem. Questo determinerebbe una responsabilità politico-costituzionale, che sarebbe idonea a determinarne le dimissioni, sotto pressanti influenze politiche.

· Comportamenti penalmente rilevanti, sempre compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, diversi però dall'attentato alla costituzioneo dall'alto tradimento. Si tratterebbe di crimini comuni e, configurandosi una semplice violazione della Costituzione, realizzata attraverso meri atti incostituzionali, che comportano una mera responsabilità giuridico-costituzionale, discendeebbe l'obbligo di immediate dimissioni.

· Comportamenti invasivi o menomativi di altro potere dello Stato, risolvibili attraverso l'esperimento di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

· Comportamenti caratterizzati da dolo specifico (consapevolezza del danno che si vuole arrecare con quel comportamento), che sarebbero anti-costituzionali, determinerebbero una responsabilità giuridico-penale costituzionale del Presidente della repubblica, necessariamente soggetto al giudizio d'accusa della Corte.

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