GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
La Pubblica Amministrazione - principi costituzionali della P.A - legge La Loggia - Legge Bassanini

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I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
L’attività della pubblica amministrazione è molto vasta e complessa. Lo Stato ha ampliato il suo intervento in moltissimi settori: dalla sanità alla cultura, dai trasporti all’economia. Sono aumentati gli apparati amministrativi. L’attività amministrativa riguarda pertanto:
- La conservazione dell’ordine
interno e della sicurezza, cioè la prevenzione e la repressione di quegli
episodi che possono turbare la pacifica convivenza fra i cittadini,
- La sicurezza esterna (la difesa),
- Il reperimento dei mezzi finanziari per far fronte alle spese per i servizi
pubblici come trasporti, poste e telefoni.
- Il benessere dei suoi cittadini mediante l’istruzione, la previdenza
e l’assistenza.
L’articolo 97 indica i principi sui quali l’attività amministrativa deve fondarsi., gli organi della pubblica amministrazione infatti debbono agire tenendo presente alcune indicazioni costituzionali e precisamente:
A) Imparzialità:
la pubblica amministrazione deve trattare tutti i cittadini allo stesso modo,
senza favoritismi o discriminazioni.
B) Buona amministrazione: l’azione amministrativa deve tendere a soddisfare
l’interesse generale in maniera efficiente e appropriata.
C) Legalità: è il principio secondo il quale gli atti emanati
dalla PA devono sempre e solo attenersi alla legge.
D) Ragionevolezza: è il principio secondo cui la PA deve evitare di prendere
decisioni arbitrarie e irrazionali. La sua attività deve essere aderente
ai dati e coerente ai criteri stabiliti dalla legge.
E) Il principio di trasparenza: inteso come immediata e facile controllabilità
dell’operato da parte dei cittadini. Tale principio oggi si è raggiunto
con la legge n.273 del 1995.

ORGANIZZAZIONE ED ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’organizzazione
della pubblica amministrazione è assai complessa e si suddivide in una
moltitudine di enti.
Per ente si intende il complesso di uffici a cui sono addette e preposte delle
persone.
Ciascun ente ha una propria
organizzazione. Le sue attribuzioni vengono ripartite tra i vari organi che
la compongono.
Agli organi sono assegnate e preposte persone fisiche
che sono i titolari dell’organo.
Generalmente gli organi (destinati ad assolvere compiti ministro, prefetto)
sono affiancati e assistiti da apparati organizzatori (ministero, prefettura),
destinati ad assolvere compiti ausiliari e strumentali rispetto alle funzioni
dei primi. Questi apparati sono gli uffici. Gli organi della pubblica amministrazione
possono essere organi individuali e collegiali, a seconda che l’esercizio
delle funzioni sia demandato ad un’unica persona fisica o a un collegio
( ad esempio , il sindaco è organo individuale, la giunta è organo
collegiale).
L’organizzazione ha un assetto gerarchico: la sua struttura è a tipo piramidale. Al vertice troviamo il massimo potere, scendendo verso la base, troviamo sfere di potere sempre minore. A questo principio detto gerarchico, si affiancano il principio della competenza per materia ( es. Ministero della sanità) e il principio della competenza territoriale.
Per quanto riguarda l’attività
svolta, l’attività amministrativa si distingue in attiva, consultiva
e di controllo:
A) Gli organi attivi provvedono alla realizzazione
degli obiettivi concreti assegnati all’azione amministrativa;
B) Gli organi consultivi hanno il compito di dare pareri; cioè consigli
su ciò che gli organi attivi devono fare;
C) Gli organi di controllo verificano se gli organi dell’amministrazione
attiva hanno svolto la loro attività secondo opportunità e in
piena legittimità.

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARETÀ
Il principio di sussidiaretà stabilisce che i poteri devono essere assegnati al livello di governo più basso possibile, quindi più vicino ai cittadini. In pratica l’intervento dei governi al livello superiore deve essere sussidiario (cioè di aiuto) a quello dei livelli di governo inferiore.
In linea di principio i poteri di governo vanno affidati ai comuni, provincie e regione intervengono solo sulle questioni che i comuni non possono affrontare. Allo stato restano le competenze che richiedono una visione nazionale, tutte le altre funzioni spettano ai livelli di governo inferiore. Viene quindi capovolta l’impostazione degli stati unitari centralizzati. Un primo ed importante passo verso questo principio è stato realizzato con la legge Bassanini.
LEGGE “LA LOGGIA”
Si
tratta di un decreto attuativo del 2003 inerente alle riforme costituzionali
del 2001 nell’ambito regionale. Il suo nome deriva dal parlamentare che
lo ha proposto. È composto da diversi articoli.
I più significativi sono:
§ Articolo 1 - ribadisce i vincoli posti alla potestà legislativa delle regioni facendo riferimento alle norme di diritto internazionale e all’ordinamento comunitario.
§ Articolo 2 - precisa che le regioni devono esercitare il loro potere legislativo rispettando i principi fondamentali dello stato.
§ Articolo 5 - le regioni concorrono alla formazione degli atti comunitari partecipando ai lavori di gruppo dei comitati del consiglio e della commissione europea.
Il
problema del decentramento è assai presente nel dibattito politico attuale.
Lo stato italiano nacque come stato unitario fortemente centralizzato: si pensava
che senza un forte potere centrale fosse impossibile mantenere l’unità
nazionale e di conseguenza comuni e province ebbero poteri limitati.
Durante il fascismo, il centralismo si fece più forte; la costituzione
del 1948 previde l’istituzione di un nuovo governo, la regione, a cui,
pur con limiti, fu dato potere legislativo.
Nel
dopoguerra furono istituite 5 regioni a statuto speciale mentre le altre nacquero
nel 1970 e solo nel 1977 ottennero più competenze.
Negli anni 90 ci fu la forte spinta anticentrista delle
regioni del Nord d’Italia ( più importanti economicamente); lo
stato fu accusato di imporre troppe tasse e dare pochi servizi : la proposta
fu colta dalla Lega Nord che propose la trasformazione dell’Italia in
Stato FEDERALE.
Negli
anni ‘90 e ‘93 la riforma dei comuni e province rafforza gli enti
locali.
La legge BASSANINI del 1997 impostò un programma di trasferimento di
competenze a favore di regioni, province, comuni. Essa ha fatto si che la totalità
delle funzioni amministrative fosse trasferita alle regioni: si è realizzato
il massimo decentramento possibile senza introdurre modifiche alla carta costituzionale
.
Le
3 leggi Bassanini hanno portato a grosse novità nell’ordinamento
delle autonomie locali; le funzioni trasferite dallo Stato alle regioni ed agli
enti locali riguardano settori che hanno dello sviluppo economico, delle attività
produttive alla gestione del territorio, ai servizi.
Allo stato rimangono competenze su materie che necessitano
disciplina unitaria presso i comuni, come strumento di assistenza; inoltre,
è stato istituito lo sportello unico per le attività produttive
che gestisce la raccolta e la diffusione delle normative in vigore.
Queste
leggi sono un importante passo avanti per la valorizzazione delle autonomie
locali.
In base all’articolo 117 della Costituzione, l’ente regionale detiene
ora potestà legislativa in un vasto ambito di materie.
L’articolo 115 ha attribuito a regioni ed enti locali autonomia finanziaria
di entrata e di spesa.
E' stata riconosciuta alle regioni la conduzione della
politica estera; nonostante ora ci sia un accentuato regionalismo non è
possibile parlare di regionalismo perché mancano 2 elementi fondamentali:
A) La presenza in Parlamento di un organo rappresentativo
delle autonomie territoriale
B) L’accesso diretto alla corte costituzionale anche per comuni e province
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