GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI
Il Referendum

Referendum è una parola latina (gerundio di refero) che indica uno strumento attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici. Esso è cioè uno strumento di democrazia diretta in cui l'elettore fornisce personalmente il suo parere sul tema in questione, senza intermediari.
Si
differenzia dal plebiscito perché il suo uso è regolamentato
e può anche essere di uso frequente. In Italia il referendum è
regolamentato all'interno della Costituzione.
Nell'uso pratico il referendum può essere considerato uno strumento
democratico.
Classificazioni
dei referendum
I referendum si possono distinguere in base al tipo di azione:
I referendum nell'ordinamento italiano
La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75), quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello riguardante la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2).
Inoltre
prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Nel
1989 una legge costituzionale ha consentito che, in occasione delle elezioni
del Parlamento europeo, si votasse anche per un referendum consultivo sul
rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie.
Altri referendum a livello comunale e provinciale sono
poi previsti da fonti sub-costituzionali.
Referendum
abrogativo
La procedura referendaria
La norma regolatrice
del referendum è un caso di concorso di più fonti : la disciplina
costituzionale dell' art. 75, la normativa ordinaria contenuta nella legge
352 del 1970 e l’insieme delle decisioni della Corte Costituzionale
I limiti di cui all'art. 75

Scheda referendaria sull'abrogazione della Devolution

Scheda referendaria sull'abrogazione della legge sulla procreazione assistita
La Normativa ordinaria
La legge 352 del 1970, disciplinante il referendum, si muove coerentemente con la concezione fondamentale che nel rapporto fra la democrazia rappresentativa e quella diretta sia privilegiata la prima. La scelta sulla opportunità politica di un atto spetta al legislatore, mentre l’intervento diretto del popolo ha una funzione correttiva e di bilanciamento.
L’art. 31 della legge prevede l’impossibilità di presentare la proposta di referendum un anno prima della scadenza o nei sei mesi successivi alla costituzione di una delle due camere. In caso di scioglimento anticipato delle camere il referendum è sospeso ed i termini tornano a decorrere un anno dopo le elezioni.
Inoltre non è possibile riproporre uno stesso referendum già bocciato dagli elettori nei cinque anni precedenti, anche se è insignificante a questa ipotesi il mancato raggiungimento del quorum strutturale. l'art 39 prescrive che nel caso sia previsto un referendum su una detto atto e questo venga abrogato prima della data della consultazione popolare, il referendum non avrà luogo.
Detto disposizione ha subito significative variazioni (sentenza n. 68 del '78) in seguito all’intervento della Corte Costituzionale.
Referendum costituzionale
L' art. 138 della Costituzione prevede la possibilità di richiedere il referendum costituzionale dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale. Le camere in seconda delibera devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è necessaria il voto favorevole del 50 % più 1 dei componenti la camera.
Qualora si raggiunga, in entrambe le camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni camera non sarà possibile richiedere il referendum. La richiesta può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il quorum strumentale (il numero di votanti) non è pregiudiziale alla validità del referendum, poiché questo tipo di procedimento a differenza del referendum abrogativo non è finalizzato al perfezionamento ed al bilanciamento delle scelte del legislatore, ma si presenta piuttosto come uno strumento di garanzia delle minoranze e come tale ne verrebbe inificiato il valore qualora venisse richiesto un numero minimo di votanti.
La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli. La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352. Fino al 1970, infatti, non era richiedibile il referendum costituzionale, essendo assente qualunque legge disciplinante tale istituto, e quindi fino ad allora per ogni revisione e legge costituzionale si è raggiunta in seconda delibera la maggioranza qualificata.
Il Primo referendum costituzionale nella storia della Repubblica, che ha anche avuto esito positivo, è quello che ha portato all' approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha sancito una vasta ed organica riforma del titolo V parte seconda della Costituzione riguardante le autonomie locali. Il 25 e 26 giugno 2006 si è tenuta la seconda consultazione di questo tipo, dopo che è stata approvata dalla Cassazione le richieste in tal senso da parte di tutti e tre i soggetti abilitati.
I quorum richiesti sono stati tutti ampiamente superati in quanto il referendum è stato richiesto da: - 112 senatori e 249 deputati; - 16 consigli regionali guidati dalla Sardegna. Non hanno richiesto un referendum il Piemonte, il Veneto, la Sicilia (che ha gia una sua forte autonomia dato lo statuto speciale di cui gode) ed il Molise; - oltre 800.000 elettori.
La consultazione ha avuto per oggetto la riforma della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento in seconda lettura il 16 novembre 2005. Al referendum ha partecipato il 52,3% degli aventi diritto al voto e, con il 61,3% di voti contrari, la riforma è stata respinta.
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