GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

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La regione: Definizione

Le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione art. 114, II comma.
L'elenco delle Regioni Italiane è riportato dall'art. 131; da notare che nell'articolo art. 116 modificato nel 2001 il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono riportate con le denominazioni bilingui.

Caratteristiche

La regione, nell'ordinamento giuridico italiano è:
- un ente di rilievo costituzionale, cioè previsto come necessario dalla costituzione;
- un ente autonomo, visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti;
- un ente autarchico, dato che opera in regime di diritto amministrativo e dispone di potestà pubbliche;
- un ente ad appartenenza necessaria, dato che tutti i cittadini residenti ve ne fanno parte.

Elementi costitutivi

Gli elementi costitutivi della Regione sono:
· territorio
· popolazione
· governo (i suoi organi)

TIPOLOGIA

Regioni a Statuto ordinario

15 delle 20 Regioni italiane sono dotate di statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

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Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
L’autonomia finanziaria di tali Regioni, c.d. federalismo fiscale, previsto dall’ art. 119, non è ancora operativa. Comunque le Regioni dispongono dell’ IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) e di una compartecipazione all’ IVA.
Le Regioni in parola furono istituite negli anni 70.

Regioni Autonome a Statuto speciale

5 regioni sono dotate di uno statuto speciale, approvato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale, come previsto dall' art. 116 della costituzione.

Lo statuto speciale garantisce una più ampia autonomia, soprattutto finanziaria, rispetto alle Regioni ordinarie. A titolo di esempio, la Regione Trentino-Alto Adige (900.000 abitanti) dispone di un budget che corrisponde a quello della Regione Veneto, con 4,5 milioni di abitanti.

Anche per questo diversi comuni di confini chiedono il passaggio alle più ricche regioni autonome, come permesso dalla Costituzione. Inoltre tali Regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi in materie di scuola e sanità.
4 Regioni Autonome furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1948: Sicilia e Sardegna visiti i forti movimenti autonomistici, se non addirittura separatistici come in Sicilia, la Valle d'Aosta per proteggere la minoranza francofona, il Trentino-Alto Adige, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell’Accordo di Parigi.
Nel 1963 fu costituita la Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
Nel 1972 entrò in vigore in nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Province Autonome

La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano (art 116, II Cost.). Tali province sono dotate di poteri (anche legislativi) corrispondenti a quelli di una Regione. Taluno parla di province a statuto speciale.

Organi

Gli organi delle regioni sono indicati dall'art. 121 della costituzione e sono:
- il Consiglio Regionale;
- la Giunta Regionale;
·- il Presidente della Giunta Regionale.

Le regioni sono rappresentate dal Presidente della Regione ovvero Presidente della Giunta Regionale, che dal 2000 viene eletto direttamente dal popolo, a meno che lo statuto regionale non preveda l’elezione da parte del consiglio. Se il Presidente viene sfiduciato, se muore o è impedito permanentemente, o se si dimette, il Consiglio viene sciolto e sono indette nuove elezioni.

Le Regioni sono dotate di un Consiglio Regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di Assemblea regionale e i suoi membri, che si possono fregiare del titolo di onorevoli, sono detti deputati e non consiglieri.

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Il Consiglio esercita il potere legislativo per le materie che la Costituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.

Le funzioni amministrative sono attribuite alla Giunta Regionale, formata dagli assessori oltre che dal Presidente della Regione. In Sicilia la giunta è detta governo regionale.

Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.
Autonomia delle Regioni

Le autonomie riconosciute alle Regioni e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono:
- autonomia statutaria;
- autonomia legislativa;
- autonomia regolamentare;
- autonomia amministrativa;
- autonomia finanziaria.
Autonomia statutaria

Le sole Regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia. Ciascuna Regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Le Regioni Autonome sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli Statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato.

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Autonomia legislativa:

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.
La competenza a legiferare può essere:
- esclusiva dello Stato;

- esclusiva delle Regioni;

-concorrente.

Autonomia regolamentare

L'autonomia regolamentare delle regioni è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma.
Le regioni hanno potestà regolamentare nelle materie su cui hanno competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente. Hanno potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad esse delegata.
La potestà regolamentare delle Regioni è esercitata dalla Giunta Regionale. L'eccezione è rappresentata dalla Sardegna e dalla Valle d'Aosta, dato che per queste tale potestà è attribuita al Consiglio Regionale.

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Simbolo della regione Lombardia, la Regione più ricca e produttiva d'Italia

Autonomia amministrativa

L'autonomia amministrativa delle regioni è stabilita con l'art. 118 della Costituzione.
L'autonomia amministrativa delle regioni, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza .
Le Regioni, tramite legge regionale, possono delegare le funzioni amministrative di cui sono titolari ai comuni, alle province o alle città metropolitane.

Autonomia finanziaria

L'autonomia finanziaria delle regioni è stabilita con l'art. 119 della Costituzione. Esso prevede il c.d. federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le Regioni a statuto ordinario).

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On. Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia ed On. Giancarlo Gala, Presidente della Regione Veneto
Le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
Le Regioni hanno un proprio patrimonio.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
Per disposizione dell'art. 120 Cost. le Regioni non possono stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.

Controlli statali

La legge cost. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della Regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti Commissari del governo. Nei capoluoghi delle Regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici.

Nelle altre Regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.

Quanto al controllo sugli organi regionali, l'art. 120 II prevede: "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali."

L’art. 126 stabilisce: "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.". Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.

Passando poi alla legislazione regionale, l’art. 127 Cost. stabilisce: "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione."

Quanto allo statuto delle Regioni ordinarie, l'art. 123 della Costituzione italiana recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".

Guarentigie regionali
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art.127 Cost.).
La Regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.

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