GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Successione & testamento


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L' EREDITA'

Con il termine eredità, nell'uso comune, si intende generalmente il patrimonio ereditario complessivamente considerato, ossia, più precisamente, il patrimonio di un singolo individuo persona fisica, che a causa della morte di quest'ultimo, passa nella titolarità giuridica di un altro soggetto.

Complessivamente considerato, il fenomeno ereditario ha rappresentato da sempre un aspetto cruciale dell'organizzazione istituzionale di ogni società umana.

Il diritto ereditario italiano

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'eredità si trasferisce dal de cuius ai suoi successori o per legge o per testamento. Nel primo caso si avrà una successione legittima, nel secondo caso una successione testamentaria.

Per successione dei legittimari o successione necessaria si intende quell'insieme di norme di garanzia e di tutela che l'ordinamento appresta per alcune categorie di successibili, riservando loro una quota del patrimonio ereditario libera da pesi e condizioni, in virtù dello speciale rapporto personale che si presume abbia legato tali soggetti al defunto. Essa non è dunque un terzo tipo di successione, ma si rivela per essere una forma di successione legittima "potenziata" in favore di determinati soggetti della cerchia familiare più stretta del de cuius.

Contrariamente al sistema successorio romano classico, dove vigeva il principio nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest, nel diritto successorio italiano è possibile il concorso fra successione testamentaria e successione legittima, ad es. nel caso in cui il testatore abbia voluto disporre per testamento solo di una parte dei suoi beni in forma di legati.

Le disposizioni normative generali sulle successioni sono contenute nel Libro II, Titolo I del Codice civile, piu precisamente agli artt. 456 e ss.

Successione testamentaria

Si determina una successione testamentaria nell'ipotesi in cui il defunto della cui eredità si tratta abbia lasciato testamento. Il testamento, a norma dell'art. 587 c.c., è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Esso può contenere sia disposizioni a carattere patrimoniale (ad es. attribuzione di beni in proprietà), sia disposizioni a carattere non patrimoniale, tipiche (ad es. riconoscimento del figlio naturale) ed atipiche (ad es. ringraziamenti, preghiere, raccomandazioni).

A norma dell'art. 591 c.c., "Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli (rectius: coloro n.d.r.) che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. (omissis)"

Il Codice civile distingue essenzialmente fra testamenti ordinari e tastamenti speciali: i primi sono i testamenti ordinariamente confezionabili da coloro che possono validamente disporre per testamento; i secondi sono testamenti a formalità semplificate confezionabili in casi particolari, come ad es. in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni o nel caso in cui il soggetto che voglia fare testamento si trovi su nave o aereomobile.

I testamenti ordinari sono di tre tipi: distinguiamo il testamento olografo, il testamento pubblico ed il testamento segreto.

L'istituzione di erede

Si determina una istituzione di erede ogniqualvolta, attraverso un testamento, un soggetto viene indicato dal testatore come attributario di una quota parte dell'eredità. Non ci sono formule sacramentali per attribuire giuridicamente la qualità di erede. Ad es. la semplice formula "Nomino Tizio erede di un terzo del mio patrimonio", manifesta appieno ed efficaciemente la volontà del testatore di istituire Tizio erede di una quota del suo patrimonio.

Quanto, invece, al sintagma "erede universale", si ritiene comunemente che il testatore, con esso, abbia voluto attribuire ad un singolo erede l'insieme complessivo dei beni costituenti il suo patrimonio.

Il testatore può limitarsi ad indicare i soggetti da considerare suoi eredi, ma può parimenti rendere più dettagliata l'istituzione ereditaria, ad esempio articolando norme per la divisione del suo patrimonio, o indicando i beni che verranno a comporre la singola quota ereditaria di ciascuno dei coeredi.

Con la nomina ad erede, il soggetto nominato acquista una complessa posizione giuridica, composta principalmente dal diritto di accettare l'eredità, o di rinunziarvi, o di accettarla con beneficio di inventario. Con l'accettazione pura e semplice, il soggetto acquista la piena titolarità giuridica della quota ereditaria attribuitagli dal testatore, rispondendo anche ultra vires hereditatis (ossia al di là dell'ammontare dell'attivo ricevuto) delle passività debitorie parimenti costituenti il patrimonio ereditario.

Tale responsabilità ereditaria per i debiti del defunto dovrà naturalmente essere ripartita pro-quota fra i diversi coeredi, secondo il principio "debita ereditaria ipso iure dividuntur". Nel caso di rinunzia, il soggetto nominato erede diventerà estraneo alla vicenda ereditaria e si considererà come se non fosse mai stato chiamato.

Nel caso, infine, di accettazione con beneficio d'inventario si aprirà una complessa procedura che, tramite un inventario delle attività e delle passività ereditarie, permetterà all'erede di limitare la sua responsabilità patrimoniale intra vires hereditatis, liquidando ai creditori del de cuius quanto di loro spettanza

Testamento

In diritto si definisce testamento l'atto revocabile con cui un soggetto per il tempo in cui avrà cessato di vivere, detto testatore, dispone delle sue sostanze ovvero detta disposizioni di carattere non patrimoniale (esempio: riconoscimento di un figlio).

Esso appartiene alla categoria del negozio giuridico, nella quale si caratterizza per essere un atto unilaterale a causa di morte.

Caratteristiche del testamento sono:
- Revocabilità: è sempre possibile per il testatore eliminare o modificare l'atto;
- Unilateralità: esso produce i suoi effetti (delazione) a prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità;
- Tipicità: non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere;
- Personalità: da ciò consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisce all'arbitrio di un terzo la scelta dell'erede o del legatario o la determinazione delle quote ad essi spettanti. Il terzo al più potrà essere chiamato a scegelire il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore;

- Formalismo: la legge prevede espresamente i modi in cui il testatore può redigere il testamento. E' in ogni caso sempre necessario redigere il testamento in forma scritta. Da tale principio discende la invalidità del testamento nuncupativo o testamento orale in uso presso gli antichi romani;

Forme del testamento

Il codice civile italiano accoglie il principio del formalismo testamentario, in virtù del quale il nostro legislatore richiede per la validità del testamento una delle forme tipiche espressamente previste dal codice civile agli art. 601 e seguenti. Occorre distinguere quanto alla forma tra i testamenti ordinari e i testamenti speciali.

· Sono testamenti ordinari:
o il Testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore
o il Testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore
o il Testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore ad un notaio in presenza di due testimoni secondo le modalità previste dalla legge agli articoli 604-605.

· Sono testamenti speciali:
o il Testamento in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche (artt. 609-610)
o Testamento in navigazione marittima o aerea (artt. 611-616)
o Testamento dei militari o assimilati (artt. 617-618)

Testamento pubblico

Il testamento pubblico è definito dall'art. 603 del codice civile come il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Natura giuridica

Il testamento pubblico è dunque un atto pubblico, in quanto redatto secondo le prescritte formalità da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui è redatto. Ad esso si applicheranno dunque le norme dettate dal codice con riferimento agli atti pubblici.

In particolare si applica al testamento pubblico la norma dell'art. 2700 secondo cui l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e di quanto il notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza.

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