GLI APPUNTI DI DIRITTO DI ANDREA DARDI

Le clausole vassatorie


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CLAUSOLE VESSATORIE

Capita assai spesso che le condizioni generali di un contratto siano predisposte da uno solo dei contraenti, generalmente quello economicamente più forte, e che siano magari contenute in appositi formulari già redatti, che l'altra parte si limita a sottoscrivere.
I casi pià frequenti sono i cosiddetti contratti per adesione, quali quelli che si stipulano con banche, assicurazioni o società di telecomunicazioni, nei quali l'imprenditore offre i propri servizi a condizioni predeterminate e il consumatore si limita semplicemente ad aderire con la sua sottoscrizione.

La disciplina sulle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti stabilisce che tali condizioni sono efficaci nei confronti dell’altro, solo se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.). In ogni caso, le causole vessatorie non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto.

Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, oppure sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Le clausole vessatorie sono clausole particolarmente gravose per il contraente più debole: sono un fattore di squilibrio e di ingiustizia nel contratto. Gli esempi di contratti, il cui contenuto è fissato unilateralmente, sono innumerevoli: es. contratti con le banche, contratti di assicurazione, contratti di fornitura di gas, acqua, luce, contratti di vendita di automobili.

Le clausole vessatorie non sono vietate, non sono nulle né annullabili, ma sono estremamente gravose. Sono lecite a condizione che il contraente più debole rispetti i precetti normativi. In passato le clausole vessatorie più gravose venivano scritte in piccoli caratteri ed erano difficilmente leggibili per la parte contraente più debole, venivano così firmate ed erano obbligatorie.

Oggi il contraente più forte, cha predispone il contratto, ha l’obbligo di far sottoscrivere esplicitamente e separatamente le clausole vessatorie, deve cioè farle firmare due volte.

Nel contratto ci possono essere brevi diciture che richiamano clausole gravose ed è necessario guardare i punti richiamati in quanto possono essere molto gravosi. Se manca la doppia firma del contraente più debole, le clausole vessatorie sono nulle e non producono alcun effetto. Il contraente più forte deve richiamare l’attenzione di quello più debole su queste clausole vessatorie.

Si tratta di contratti il cui testo è redatto, per lo più a stampa, da parte dell’impresa: al singolo cittadino non resta che completarlo con il proprio nome e con la precisazione dei termini degli estremi dell’operazione, nonché apporre la firma di proprio pugno.

Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas).

Nel caso in cui ci si riferisce a un contratto stipulato tra professionista e consumatore (art. 1469-bis e ss. c.c.) che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3. escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
4. prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5. consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6. imporre al consumatore, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
7. riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8. consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9. stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10. prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11. consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
12. stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13. consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14. riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15. limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
16. limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
17. consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
18. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19. stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20. prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore.

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
Le clausole considerate vessatorie sono inefficaci, mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono comunque sempre inefficaci le clausole che, sebbene oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3. prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

La rescissione del contratto può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione a) perché concluso in stato di pericolo, oppure b) per lesione.
Per esperire l'azione di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo devono sussistere due condizioni:
A. lo stato di pericolo in cui versava uno dei contraenti o altra persona, al momento della stipula, e
B. l'iniquità delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.

Per avere invece rescissione per lesione devono sussistere:
A. una forte sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, tale che il valore di una prestazione sia almeno la metà dell'altra, e
B. l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava la parte danneggiata.

La risoluzione del contratto si ha invece per motivi che sopravvengono alla conclusione del contratto.
Tali ipotesi sono:
1. la risoluzione di diritto, nei casi cioè previsti dalla legge;
2. la risoluzione per inadempimento di una delle parti;
3. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta;
4. la risoluzione per eccessiva onerosità.

La risoluzione di diritto si può invocare :

1. in caso il contratto contenga una "clausola risolutiva espressa", cioè quando i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art. 1456 c.c.);
2. in caso sia previsto un termine essenziale per adempiere e questo scada senza che la prestazione sia stata adempiuta (art. 1457 c.c.);
3. in caso la parte non inadempiente richieda l'adempimento mediante diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.).

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