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Carta dei diritti e dei doveri degli alunni

  1. Lo Svolgimento di ogni attività didattica organizzativa ha per fine:
    • di soddisfare al meglio i bisogni di istruzione, formazione ed educazione dell’alunno, valorizzandone l’identità personale, culturale, morale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, garantiti e tutelati nella comunità scolastica attraverso una convivenza democratica solidale e rispettosa delle diversità e dell’eguaglianza tra i cittadini;
    • di assicurare qualità, efficacia, efficienza e produttività del servizio e l’acquisizione di conoscenze e di competenze adeguate e necessarie all’esercizio dell’autonomia personale e delle scelte future;
    • di assicurare un insegnamento efficace, in linea di continuità con lo sviluppo e la diversità di ciascuno, in cicli di studi ben raccordati tra loro e in relazione a ben individuati obiettivi formativi, in rapporto a piani e programmi di studio e al progetto di istituto.
  2. Ad ogni alunno è garantito e tutelato il diritto ad una prestazione didattica adeguata rispetto ai livelli di apprendimento prevista dalla programmazione scolastica ed ai potenziali umani ed intellettuali di ciascuno.
  3. Ad ogni alunno è garantito e tutelato il diritto inviolabile alla propria libertà di apprendimento, alla continuità di esso e alla propria diversità.
    Ogni attività didattica organizzata e di insegnamento è programmata e svolta nel pieno rispetto di tali diritti inviolabili.
    In rapporto a particolari tipi di diversità accertate, il servizio scolastico è tenuto ad attivare forme diversificate o differenziate di prestazione didattica in un contesto di effettiva integrazione scolastica.
    L’adozione dei libri di testo va effettuata nel pieno rispetto della continuità dell’apprendimento e del livello di potenzialità culturale dell’alunno.
  4. L’alunno portatore di handicap ha diritto ad una prestazione didattica differenziata e ad una valutazione in base agli apprendimenti effettivamente acquisiti.
  5. A ciascun alunno è garantito il diritto alla riservatezza. Ogni informazione sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale può essere chiesta dal personale docente e dirigente della scuola esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico.
  6. Ai fini del pieno esercizio del diritto alla prestazione didattica, al soggetto dell’educazione è garantito il diritto ai processi didattici sperimentali, ove se ne ravvisi la necessità e ricorrano le dovute condizioni.
  7. La scansione giornaliera, settimanale, mensile, annuale delle materie di insegnamento va effettuata nel pieno rispetto del diritto dell’alunno alla naturale progressività di sviluppo dei propri ritmi di apprendimento e del diritto alla continuità dell’apprendimento stesso.
  8. E’ dovere e diritto della famiglia svolgere un ruolo di collaborazione con l’istituzione scolastica, al fine di tutelare i diritti dei figli.
  9. I doveri che fanno capo a ciascun alunno attengono, in rapporto all’età, a comportamenti coerenti con le finalità stesse della scuola, in termini di rispetto di sé e degli altri, rispetto della istituzione scolastica e di chi la rappresenta, rispetto delle leggi dello Stato e della propria comunità territoriale organizzata; compartecipazione alla vita della comunità scolastica, rapporti costruttivi con i membri della stessa comunità, al fine di acquisire la consapevolezza che senza l’adempimento dei propri e degli altrui doveri non risulta possibile la piena fruizione dei propri e degli altrui diritti.
    In senso specifico, ogni alunno ha il dovere – congiunto al corrispondente diritto – di:
    • partecipare alla vita della scuola con spirito costruttivo; impegnarsi affinché sia bandita ogni forma di costrizione e di pregiudizio;
    • rispettare le leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e le regole della civile convivenza;
    • rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune;
    • rispettare e valorizzare la propria e l’altrui personalità
    • collaborare fattivamente con tutte le componenti della comunità scolastica, riconoscere e rispettare l’azione degli insegnanti, del capo d’istituto e del restante personale, intesa come esercizio di attività diretta all’adempimento dei doveri professionali;
    • concorrere al perseguimento dei fini formativi individuali e collettivi, nell’ambito del proprio corso di studi, mediante la frequenza regolare delle lezioni e delle altre attività scolastiche e con un sentito impegno nello studio;
    • sottoporsi consapevolmente alle verifiche e alle valutazioni del proprio processo formativo, svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.(cfr D.P.R. 249 del 24-06-1998 Statuto studentesse e studenti).
  10. In attuazione dell’art.4 del T.U. 16 aprile 1994, n°297, l’I.T.C.G. “A. Bassi” di Lodi si attiverà per ogni possibile forma di collaborazione con scuole del Paesi della Comunità Europea, per lo sviluppo di una istruzione di qualità in dimensione europea, in conformità a quanto previsto dal trattato dell’Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n° 454.
La presente bozza è stata elaborata dalla Commissione Regolamenti in data 13-03-2002
Parere Favorevole del Collegio Docenti nella seduta del 29-10-2002
Delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 16-12-2002